Sediva News del 05/07/06 (in www.sediva.it)
Decreto-legge Bersani: le nuove prospettive del farmacista-socio – QUESITO
Ho letto il Vostro apprezzabile commento al decreto-legge sul quale vorrei
chiedere molte cose, e in particolare perché al titolare di farmacia
individuale non sono stati estesi, almeno così sembra, i privilegi che
verrebbero invece concessi ai soci per l’acquisizione di quote in più
farmacie. Che ragione ci sarebbe?
E’ dunque da ieri in vigore (con l’avvenuta sua pubblicazione
nottetempo, senza alcuna modifica al primo testo reso noto, nella G.U.) il
decreto-legge Bersani, sul quale tuttavia, come sapete, infuriano anche
sulle piazze (occupate, perfino “fisicamente”, dai tassisti…) le proteste
di alcune categorie, professionali e non (ad esempio, la Federfarma ha,
tra l’altro, proclamato lo stato di agitazione delle farmacie e
preannunciato una giornata di chiusura di tutti gli esercizi), che si
ritengono in qualche modo incise da questo provvedimento; e si moltiplicano
ogni minuto di più i dubbi e i quesiti dei farmacisti (e sono quelli che,
ovviamente, ci interessano più da vicino), che sembrano comprensibilmente
preoccupati, non tanto e non soltanto dell’estensione ad altri esercizi
(che in ogni caso, anche nel concreto, può dare un qualche problema) del
diritto di vendere al dettaglio OTC e SOP, quanto e piuttosto, soprattutto,
dell’autentica rivoluzione – in pejus, evidentemente – operata dal
decreto-legge in ordine, in particolare, alla successione mortis causa sia
del titolare di farmacia in forma individuale (deceduto, beninteso, dopo
l’entrata in vigore del d.l.) che, ancor più (per i motivi da noi
accennati due giorni fa), del farmacista-socio.
Di questo, come di tanti altri temi, avremo comunque modo di
riparlare chissà quante volte, e però sarà bene attendere in ogni caso il
perfezionamento dell’iter – che si preannuncia molto sofferto – di
conversione in legge, e solo allora fare davvero i conti e organizzare
al meglio il da farsi.
Per il momento, quindi, può essere sufficiente rispondere al Suo
interrogativo, peraltro del tutto pertinente, non senza aver
preliminarmente rilevato come il provvedimento (perlomeno con riguardo
all’art. 5, interamente dedicato, come sappiamo, a farmaci e farmacie)
sembra scritto da persona tutt’altro che sprovveduta in materia, ed anzi da
qualcuno ben in grado di cogliere “felicemente” tutti gli obiettivi-Bersani
(prefissati a tavolino, naturalmente) senza sprechi di vocabolario ma con
sapienza e con lucida sintesi.
Anzi, la “perfezione” l’art. 5 la raggiunge proprio sul punto da Lei
rilevato, quello cioè di una massiccia, quanto fastidiosa “diaspora” che
si profila tra i nuovi e più ampi scenari aperti dal decreto-legge ai
farmacisti-soci (di una società di persone, e forse anche di una soc.
cooperativa a responsabilità limitata) ed il “vetero-rigore” con cui resta
tuttora circoscritto il cammino imprenditoriale (e, perché no?, anche
professionale) del titolare in forma individuale.
A quest’ultimo, infatti, continua a non consentirsi – esattamente,
diciamo, come prima – nulla più che conservare quell’unico esercizio
(senza neppure, è ovvio, poter acquisire partecipazioni in una qualunque
società di farmacisti), oppure potrà trasferirlo a terzi per acquisirne –
una volta nella vita – un altro, oppure disfarsene puramente e
semplicemente, magari a favore del figlio farmacista (con patti di
famiglia, donazioni, e quant’altro), oppure, infine, disporne a causa di
morte con legati o simili (considerando tuttavia, in quest’ultimo caso, la
sancita riduzione ad un solo anno del termine a disposizione dell’erede
designato per conseguire tutti i prescritti requisiti soggettivi).
Ben diversamente, come osservavamo nel commento riportato nella Sediva
news del 03/07/2006, al farmacista-socio (anche se probabilmente
penalizzato, ancor più del titolare individuale, sotto il profilo
successorio) viene oggi allargato quasi a dismisura il campo degli
“investimenti” (economico-professionali, per così dire), e quindi egli
potrà ora acquisire altre farmacie sotto la stessa ragione sociale,
come pure partecipare ad un numero illimitato (verosimilmente ricorrendo
con maggiore frequenza alla sas piuttosto che alla snc) di altre società
di persone (e/o di soc. cooperative?) e conquistare, se le sue finanze
glielo consentiranno, il ruolo di dominus, ove del caso, in tutte le
relative farmacie (stando bene attento soltanto, come vedremo, a non
assumere la direzione responsabile di nessuna di esse).
Perché questo distinguo, apparentemente odioso? Diciamo che una
spiegazione, che forse è astrattamente anche la più ortodossa, può
ricavarsi direttamente dal sistema, dato che, si badi bene, un sistema-
farmacie ancora c’è ed è bene che perlomeno alcuni dei suoi capisaldi
resistano, con tutti gli ammodernamenti che si vorranno, il più a lungo
possibile.
Certo, dopo “Storace” e “Bersani”, dovremo continuare a confrontarci
con i “fermenti” praticamente infiniti della U.E. contro la nostra
legislazione farmaceutica e soprattutto, attenzione, fare i conti con gli
enormi poteri legislativi che – nonostante la bocciatura referendaria della
devolution – l’art. 117 della Costituzione, come riformato nel 2001,
avrebbe – secondo una recente inquietante pronuncia della Consulta –
ridisegnato a favore delle Regioni anche in materia di “tutela della
salute”. Con il rischio (tutt’altro che teorico, stando ad alcune recenti
avvisaglie di provenienza…regionale) di assistere alla frammentazione
dell’attuale corpo normativo di settore in 20 (venti) normazioni
diverse…, anche perché, a ben guardare, quali sono davvero – per restare
alle farmacie – i “principi fondamentali, riservati alla legislazione
dello Stato”?
Tornando però al quesito, l’odierno sistema-farmacie assegna tuttora
al titolare individuale il ruolo irrinunciabile di direttore responsabile
della farmacia (unipersonalità e inscindibilità di ambedue i ruoli, per
intenderci) e quindi, finchè le cose stanno così, egli non potrebbe mai
assumere una seconda titolarità perché gli comporterebbe un’impossibile
seconda direzione; mentre il farmacista-socio, assumendo tale “semplice”
veste in cento farmacie diverse (senza però – come accennato –
accollarsene, neppure di una, la direzione, essendo questo ancor oggi
interdetto dall’art. 8 della l. 362/91), non cozzerebbe affatto contro quel
principio, anche perché, da un lato, la titolarità appartiene pur sempre
alla società come tale (e mai ai soci che la compongono), e dall’altro,
giova rammentarlo, nessuna norma impone a tutti i soci di svolgere attività
professionale nella e/o per la farmacia sociale, facendo questo carico
soltanto a quello tra loro cui ne sia appunto demandata la direzione
responsabile (un problema sorgerebbe, semmai, quando l’ipotizzato
farmacista-plurisocio fosse chiamato a sostituire, come la legge
imporrebbe, il “consocio” direttore nel caso di un suo impedimento).
Senonchè, tra le tante censure che ci muove l’Europa, ce n’è una che
inerisce proprio alla ricordata inscindibilità tra titolarità e
responsabilità della farmacia, o, se si preferisce, tra titolarità e
professionalità, nel senso che, secondo la U.E. (e anche secondo qualcun
altro più vicino a noi…), è sufficiente, a tutela della qualità del
servizio farmaceutico e quindi del bene primario della salute, che la sola
direzione di una farmacia spetti indefettibilmente ad un farmacista, e non
invece anche la sua titolarità, che dunque potrebbe riguardare chiunque,
persona fisica o società di persone o società di capitali che sia.
Questo monito-invito europeo è stato quindi accolto dal decreto-
Bersani soltanto in parte, circoscritto cioè alle sole società di persone
tra farmacisti e/o ai soli farmacisti-soci, e perciò non è affatto escluso
che, prima o poi, tale dissociazione tra titolarità e professionalità possa
assurgere a principio generale del “nuovo” ordinamento delle farmacie e
affermata quindi a tutto campo. Sarà un bene o un male? Probabilmente,
l’uno e l’altro insieme.
Avremo però, come detto, molte altre occasioni per approfondire a
tempo opportuno sia questo che i tanti ulteriori spunti di natura
giuridica che il decreto-legge suggerisce, come pure dovremo ben presto
esaminare anche gli altri numerosi quanto importanti profili, specie sul
versante fiscale, interessati dal provvedimento che del resto è corposo
oltre ogni dire.
(g.bacigalupo)
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