Sediva News del 28 giugno 2006

Per la rivalutazione della quota sociale è imprescindibile pagare
tempestivamente l’imposta sostitutiva – QUESITO

Ho deciso di rivalutare la quota di una snc da me posseduta e per la quale
è stata già giurata la perizia. Temo, tuttavia, di non riuscire a disporre
entro il 30 giugno p.v di quanto dovuto per le imposte (si tratta di una
somma per me piuttosto consistente, anche se rateizzaibile); potrò pagare
in ritardo anche la prima rata, usufruendo del “ravvedimento operoso” come
per tutte le altre imposte?

La risposta è negativa.

La rivalutazione, infatti, si perfeziona con l’asseverazione della perizia
e con il pagamento nei termini dell’intera imposta sostitutiva dovuta sulla
rivalutazione, ovvero della sola prima rata, se si sceglie il pagamento
dilazionato. In questo senso, del resto, si è pronunciata chiaramente
l’Agenzia delle entrate (Circ. 35/E del 04 agosto 2004).

Diversamente, pertanto, la rivalutazione non avrebbe effetto e quindi, da
un lato, sarebbe perfettamente inutile versare le rate successive e,
d’altro, in caso di cessione della quota sociale, la plusvalenza verrebbe
comunque calcolata partendo dal costo “originario” (cioè, ante-
rivalutazione).

Questo perché la rivalutazione della quota (o del terreno) rappresenta una
mera scelta del contribuente, con tutto quel che ne consegue, compreso il
versamento dell’imposta sostitutiva, mentre il c.d. ravvedimento operoso
riguarda soltanto i versamenti delle imposte obbligatorie, quali quelle,
appunto, che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi.
Dunque, se vuole evitare che la rivalutazione da Lei operata si riveli
priva di qualunque effetto, dovrà necessariamente pagare almeno la prima
rata dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno p.v.

(r.santori)

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