Sediva News del 26 giugno 2006
anche l’indetraibilita’ dell’iva sulle autovetture nel mirino dell’u.e.
Oltre a quella (praticamente…infinita) che ha per oggetto l’IRAP,
un’altra questione riguardante il nostro Paese “pende” dinanzi alla Corte
di giustizia comunitaria, e si tratta dell’incompatibilità con le regole
comunitarie della persistente indetraibilità dell’IVA sulle vetture, per
la quale, del resto, l’Unione europea ci “bacchetta” da tempo.
Secondo i principi comunitari, infatti, uno Stato-membro può escludere il
diritto alla detrazione per taluni beni soltanto per “motivi congiunturali”
e comunque per brevi periodi. In sostanza, i Paesi con il bilancio “in
affanno” possono chiedere all’U.E. di beneficiare, per un tempo
circoscritto, di un regime di sospensione del diritto alla detrazione per
taluni beni, mentre questo “limitato” periodo, di rinvio in rinvio, va
avanti per noi da venticinque anni (sic.!).
E’ pur vero che da qualche tempo, ad un regime di totale indetraibilità se
ne è sostituito uno di parziale detraibilità, attualmente pari al 15%
dell’ammontare dell’IVA; senonchè, tale regime riguarda le sole spese di
acquisto del mezzo, e non quelle di utilizzo (carburanti compresi) che
restano pertanto integralmente indetraibili.
Tuttavia, qualche contribuente ha perso la pazienza, e da un contenzioso
pendente presso la commissione tributaria di Trento la faccenda è ora
giunta proprio dinanzi alla Corte di giustizia, cui l’Avvocato Generale
(che in quella sede, come ormai sappiamo, rappresenta l’Accusa) ha
presentato qualche giorno fa le sue conclusioni, che non sono affatto
“confortanti” per il governo italiano, perché nella sua relazione viene
affermato – senza mezzi termini – che, se la norma nazionale “anti-
detrazione” è stata assunta (e/o mantenuta) in violazione dei principi
comunitari appena richiamati, gli imprenditori e i professionisti italiani
possono ora in sostanza riliquidare il loro debito IVA anche per gli anni
trascorsi, portando così in detrazione l’IVA non recuperata perché già
allora da considerarsi legittimamente detraibile (o illegittimamente
indetraibile, secondo i punti di vista).
E, laddove i giudici europei accogliessero integralmente queste
conclusioni, si potrebbe aprire una caldissima “stagione” dei rimborsi,
tremenda per le già esangui finanze erariali; ed è proprio per questo
che si può pensare piuttosto ad una sorta di decisione ponte “salva-
bilanci”, e nulla più ….
(s.lucidi)
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