Sediva News del 22 giugno 2006
Se la farmacia “decentrata” non si trasferisce – QUESITO
Da oltre un anno e mezzo la nuova pianta organica del mio comune prevede il
decentramento in zone periferiche di alcune farmacie del centro, ma due di
queste non sono state ancora trasferite, nonostante i miei numerosi
solleciti (una delle due sedi, infatti, confina con la mia). Che posso
fare?
Queste vicende sono tutt’altro che infrequenti, perché capita abbastanza
spesso che una farmacia, pur decentrata (in realtà, come è noto, il
decentramento riguarda la sede farmaceutica e soltanto “di sponda”
l’esercizio ad essa inerente), ritardi l’effettivo “trasloco” nella nuova
porzione di territorio assegnatale; ed anzi, talora il trasferimento non si
realizza affatto, e la farmacia finisce per restare definitivamente nella
“vecchia” sede.
Senonchè, difficilmente tali due evenienze presentano profili di autentica
illegittimità (censurabili perciò anche in sede giurisdizionale), perché
in questi casi è comunque necessario verificare preliminarmente se, nello
specifico provvedimento di revisione della pianta organica e/o
nell’eventuale legge regionale che abbia disciplinato la materia, il
decentramento (di una o più sedi): a) è contemplato tout court come effetto
diretto e immediato del provvedimento stesso (nel qual caso, la farmacia
decentrata diventa ex se “fuori sede”); b) ovvero, se il decentramento è
condizionato sospensivamente al trasferimento nel concreto dell’esercizio,
nel senso che il singolo decentramento di sede opera soltanto al materiale
“trasloco” della relativa farmacia; c) o, infine, condizionato
risolutivamente al mancato trasferimento entro un certo lasso di tempo
(talvolta, su domanda motivata dell’interessato, prorogabile per egual
periodo), nel senso che il singolo decentramento perde (ex tunc) efficacia
ove il “trasloco” non si realizzi in quel dato termine.
Ora, solo nel caso sub a) il titolare della sede contermine a quella
decentrata può forse (perché qualche dubbio è lecito..) ritenersi portatore
di un interesse protetto (c.d. pretensivo) ad agire, anche dinanzi al Tar,
contro un ritardo ingiustificato del “trasloco” della farmacia del
“vicino”; diversamente, infatti, ove si versi quindi nell’eventualità sub
b) o sub c), ben poco egli potrà fare, dato che, nella prima, soltanto il
materiale trasferimento della farmacia renderà giuridicamente efficace il
decentramento della sede e, nella seconda, l’inutile decorso del termine
stabilito per il “trasloco” priverà definitivamente il decentramento di
qualsiasi efficacia.
E tuttavia, pur ammettendo evidentemente che il Suo caso rientri
nell’ipotesi descritta sub a) e che Lei abbia diffidato formalmente la
Regione ad adottare tutti gli atti necessari a rendere effettivo il
trasferimento della farmacia del “vicino” nella “nuova” sede, non è detto
affatto che un Suo ipotetico ricorso al Tar sia destinato ad una sicura
pronuncia di accoglimento.
E’ invero possibile che il “vicino” non sia riuscito a reperire locali
idonei ubicati nella sede di nuova formazione, e che magari locali del
genere obiettivamente (ancora) non ve ne
siano; è questa, del resto, la ragione che generalmente (a parte la
inveterata pigrizia della
pubblica amministrazione in questi come in altri cento casi) spiega il
ritardo con cui talora il trasferimento di una farmacia decentrata viene ad
esecuzione, perché spesso con il criterio urbanistico (che è quello cui si
è fatto ricorso nel Suo caso) si individuano nuove sedi in zone periferiche
delle città che tuttavia non sono (ancora) pronte, proprio dal punto di
vista urbanistico, a ricevere compiutamente il “terziario”, e dunque
neppure una farmacia.
Ma è anche possibile – ed è questo il profilo che potrebbe rivelarsi per
Lei molto utile – che il titolare della farmacia decentrata abbia
semplicemente…cambiato idea, dato che, soprattutto in caso di
decentramento contemporaneo di parecchie sedi, non sempre l’esito del
concorso per la loro assegnazione riesce a soddisfare tutti gli
interessati, alcuni dei quali possono quindi ritenere preferibile mantenere
l’esercizio nella “vecchia” sede piuttosto che trasferirlo nella “nuova”
rivelatasi concretamente poco appetibile (tanto più quando l’esecuzione di
alcuni decentramenti abbia già sfoltito convenientemente le zone centrali
del comune…).
E allora, il ricorso al Tar da Lei eventualmente proposto – sempre
assumendo, beninteso, che il Suo rientri nel caso sopra ipotizzato sub a)
– dovrebbe mirare proprio all’accertamento delle ragioni del ritardato
trasferimento e quindi, in ultima analisi, della correttezza
(imparzialità, trasparenza, ecc…) della condotta – commissiva od omissiva
– dell’ente regionale. E’ infatti un preciso dovere di buona
amministrazione, tra i tanti, anche quello di intervenire autoritativamente
per la migliore esecuzione dei propri provvedimenti, e pertanto, nella
specie, per imporre l’effettivo trasferimento delle farmacie nelle sedi
decentrate, non essendo in principio consentita la loro permanenza nelle
“vecchie” circoscrizioni perché, rispetto a queste, ormai “fuori sede”.
Il Tar verificherà, insomma, se il mancato “trasloco” di una o più farmacie
è dipeso da impedimenti di carattere oggettivo (come certo sarebbe la
dimostrata irreperibilità di locali) ovvero da una inequivoca inerzia
regionale (che potrebbe anche consistere semplicemente in una omessa o
negligente istruttoria circa la sussistenza di locali idonei); con la
possibilità per Lei, in questo secondo caso, di far acclarare dal giudice
amministrativo, in successione, dapprima l’obbligo della Regione di
provvedere, poi l’inadempimento colposo (di non agevole dimostrazione,
peraltro) a tale obbligo, e, infine, la responsabilità dell’Ente per i
danni che possono esserLe derivati dal ritardo.
Un percorso , comunque, irto di grandi difficoltà.
(g.bacigalupo)
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