Sediva News del 19 giugno 2006

Quando sono detraibili gli interessi da mutuo “rinegoziato” – QUESITO

Sono in procinto di rinegoziare con la banca il contratto di mutuo
sull’abitazione principale per ottenere un tasso d’interesse più
vantaggioso. Potrei perdere il diritto alla detrazione degli interessi?

Il rischio effettivamente sussiste, perché, in sintesi, il diritto alla
detrazione – beninteso alle stesse condizioni esistenti al momento della
stipula del contratto originario – permane soltanto se :

a) sono rimasti invariati sia le originarie parti contraenti che l’immobile
concesso in garanzia per il mutuo stesso;
b) l’importo del nuovo mutuo non supera la residua quota di capitale da
rimborsare alla data di rinegoziazione, comprensiva delle eventuali rate
scadute e non ancora pagate, del rateo degli interessi del semestre in
corso al momento del rinnovo, e degli altri oneri relativi al rinnovo
stesso.

Se non ricorrono ambedue queste condizioni, pertanto, gli interessi
corrisposti successivamente alla data della rinegoziazione diventano
indetraibili .

Ora, con specifico riguardo al Suo caso, per la conservazione del diritto
alla detraibilità degli interessi non dovrebbero sorgere problemi (stando
almeno al tenore letterale del quesito) in ordine al presupposto indicato
sub a); Lei dovrà invece aver cura, in sede di (ri)negoziazione con la
banca, di verificare con attenzione il rispetto – nell’eventuale nuovo
contratto – anche di tutte le condizioni precisate sub b).

(s.civitareale)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!