Sediva News del 12 giugno 2006

Ganasce fiscali ancora in vigore ma con obbligo di avviso – QUESITO

Per una cartella di pagamento “dimenticata” il concessionario della
riscossione mi ha comunicato la prossima iscrizione del fermo
amministrativo su una vettura di mia proprietà, mentre ero convinto che il
fermo fosse ancora sospeso. Come stanno le cose?

Purtroppo le famigerate “ganasce fiscali” sono ripartite grazie ad una
“provvidenziale” correzione operata con il decreto legge collegato alla
finanziaria 2006 (v. Sediva news del 17/01/2006). L’unica “incombenza” del
concessionario è ora quella di far precedere il provvedimento da un
ulteriore invito a pagare le somme dovute entro i successivi venti giorni
dalla comunicazione, decorsi i quali inutilmente (senza, cioè, che si sia
provveduto al pagamento) questo preavviso assume automaticamente valore
di comunicazione del fermo.

Sconsiglieremmo vivamente, pertanto, di utilizzare la vettura con il fermo
(probabilmente) in corso, perchè è vero che le “ganasce fiscali” in sé
non privano del possesso materiale l’intestatario del veicolo, ma questi ne
diviene il custode, nell’interesse del concessionario creditore, con
l’obbligo di conservarlo a garanzia del credito e di non utilizzarlo,
responsabilità queste, perdipiù, penalmente sanzionate. Inoltre, chiunque
viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo è soggetto al
pagamento di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, da € 656,25 a
€ 2.628,15 e, a quel punto, perde anche il possesso del veicolo, che viene
infatti posto in custodia in un deposito autorizzato.

(s.lucidi)

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