Sediva News del 31 maggio 2006
Campagna dichiarazioni unico 2006: dai caaf chiarimenti a tutto campo per
deduzioni e detrazioni.
E’ da un po’ di tempo che ogni anno, alla vigilia delle dichiarazioni,
l’Agenzia delle Entrate, “sollecitata”dal Coordinamento Nazionale dei
Centri di Assistenza Fiscale, fornisce importanti chiarimenti sugli sconti
IRPEF (oneri deducibili e detraibili, per intenderci) da “spendere” nell’
UNICO 2006 in corso di redazione:
Quest’anno i chiarimenti sono arrivati con lodevole tempismo e sono quanto
mai interessanti; ne diamo qui un rapido resoconto.
Le prestazioni di dietisti e chiropratici. Le spese sostenute a fronte di
queste prestazioni sono comprese tra le spese mediche detraibili al 19%,
sempre per la parte che eccede i 129,11 euro, naturalmente, ma a ben
precise condizioni. Infatti, le prime richiedono, ai fini della detrazione,
che, da un lato, siano rese da un operatore riconosciuto e, dall’altro,
che la fattura del dietista sia accompagnata dalla prescrizione medica
dello specialista che prescrive la dieta: in altre parole, esse sono
detraibili soltanto se complementari alla cura di una patologia che segue
una diagnosi medica specialistica. Per le seconde, invece, il “filtro” è
ancora più stretto; non essendo, cioè, quella del chiropratico, a
differenza del dietista, una figura sanitaria riconosciuta nel nostro
ordinamento, le spese sostenute per tali prestazioni sono detraibili a
condizione che siano eseguite in centri specialistici, diretti da un medico
specializzato in fisiatria ed ortopedia, e perciò sotto la sua
responsabilità tecnica. Quindi, questi oneri, per dare diritto allo sconto
fiscale, non soltanto devono essere complementari alla cura di una
patologia che segue una diagnosi specialistica, ma la relativa prestazione
deve essere localizzata appunto in centri specialistici e non altrove
(come presso il domicilio del cliente, per esempio, o presso lo studio del
chiropratico).
I “pannoloni” per incontinenti. Essendo annoverati tra le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN, il riconoscimento della
detrazione delle relative spese ci sembrava scontato; meno scontata,
invece, era la precisazione ulteriore dell’Agenzia, quella cioè secondo
cui, se correttamente documentate, esse possono essere detratte anche se
non sostenute in una farmacia ma presso un qualsiasi supermercato (la
lingua batte….).
Il reddito della casa coniugale in caso di separazione. Anche per l’IRPEF,
come era già accaduto per l’ICI, (v. Sediva news del 28/10/2005), l’Agenzia
delle Entrate si allinea con l’attuale orientamento della Cassazione per il
quale, l’assegnazione un mero diritto personale di godimento e non un
diritto reale; ne deriva che, in caso di separazione personale tra i
coniugi, l’IRPEF sulla casa assegnata viene “scontata” ( è proprio il caso
di dirlo …) dal coniuge proprietario, anche se non assegnatario. In
sintesi, sia ai fini dell’ICI che ai fini dell’IRPEF, l’assegnazione non
muta la titolarità dell’immobile con la conseguenza che continuerà a pagare
le imposte il coniuge proprietario anche se, per effetto dell’assegnazione
all’altro coniuge, egli ha perso la disponibilità materiale dell’immobile,
ovvero le pagheranno ambedue i coniugi, assegnante e assegnatario, ove
siano contitolari dell’immobile, ad esempio al 50%, e pur quando il suo
possesso spetti per l’intero al coniuge assegnatario.
Le spese di assicurazione sostenute per il familiare a carico. L’Agenzia
corregge il “tiro” per queste spese rispetto ad una sua precedente
pronuncia, a vantaggio una volta tanto del contribuente. Vengono, infatti,
riconosciute come detraibili le spese per assicurazioni sostenute
nell’interesse di un familiare a carico anche nel caso in cui nel contratto
assicurativo quel familiare risulti sia come contraente che come
assicurato. In precedenza, invece, per godere della detrazione era
necessario che nel contratto figurasse come contraente il contribuente a
cui carico era posto il familiare, il quale pertanto poteva risultare nel
contratto stesso soltanto come assicurato. La discriminazione fra i due
casi era del resto francamente inspiegabile, poiché, se sussiste per
entrambe le ipotesi la condizione di soggetto a carico, l’onere economico
del contratto è sempre sostenuto, di fatto, dal contribuente.
I contributi all’ONAOSI. Non si nutrivano, per la verità, molti dubbi
sulla deducibilità dei contributi all’ONAOSI, il cui pagamento, come ben
sappiamo, è stato esteso qualche tempo fa a carico anche degli operatori
sanitari del settore privato (farmacisti compresi, naturalmente …):
trattandosi di contributi obbligatori per legge la deducibilità è
“garantita” da una inequivoca disposizione di legge (art. 10, comma 1,
lett. e, T.U.I.R.); e l’Agenzia lo ha ora opportunamente ribadito.
I mutui per la costruzione dell’abitazione principale: spese per l’acquisto
del terreno. L’agevolazione concessa a fronte di questi mutui e
consistente, come è noto, nella detraibilità dei relativi interessi nella
misura del 19% degli stessi, ed entro il limite massimo di € 2.582,28,
viene ora drasticamente ridimensionata. Le spese rilevanti per
l’agevolazione, infatti, possono essere solo quelle relative alla
costruzione – secondo un’interpretazione letterale della norma di
riferimento – e non quelle eventualmente sostenute per l’acquisto del
terreno. La conseguenza è che, se il mutuo è stato concesso anche per
l’acquisto del terreno (cosa molto probabile!), gli interessi da portare in
detrazione devono essere ridotti proporzionalmente alla parte di mutuo
destinata appunto all’acquisto del terreno; ovvero, se si preferisce, si
possono portare in detrazione soltanto gli interessi proporzionalmente
corrispondenti alla parte di mutuo che concerne il finanziamento delle
spese di costruzione (per individuare queste ultime, comunque, occorre fare
riferimento agli interventi specificati nel provvedimento comunale che
autorizza i lavori).
Mutuo contratto da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà
dell’abitazione principale: limiti alla detrazione. In sostanza, se la casa
coniugale è acquistata al 50% da entrambi i coniugi ma soltanto uno dei due
contrae il mutuo per l’acquisto, questi può fruire della detrazione del 19%
per tutti gli interessi pagati (sempre nel limite di € 3.615,20)
indipendentemente dalla circostanza che egli sia titolare dell’immobile
solo al 50%. Infatti, il ben noto “test” in ordine alla valutazione della
congruità del capitale preso a prestito rispetto al prezzo pattuito,
“introdotto” di recente per verificare la quota degli interessi detraibili
(v. Sediva news del 26/04/2005 e del 04/10/2005), ha il solo scopo di
verificare che l’intera somma presa a mutuo sia destinata all’acquisto
dell’immobile, per evitare – come sappiamo – che gli sconti fiscali siano
riconosciuti a fronte di spese che nulla hanno a che fare con l’acquisto.
In quest’ ottica, quindi, la contitolarità dell’immobile, specie in
contesti familiari, è del tutto irrilevante, come è facile intuire.
Assistenza a soggetti non autosufficienti: deducibilità delle spese
relative a prestazioni rese da cooperative di servizio. Nella nuova “family
area”, al debutto (per imprese e lavoratori autonomi) nell’ UNICO 2006,
rientrano anche le spese sostenute per i soggetti non autosufficienti, che
sono deducibili per un ammontare “teorico” massimo di € 1.820,00. Diciamo
“teorico”, perchè, come è noto, la deduzione effettivamente spettante per
“l’area famiglia” – che comprende sia le deduzioni riconosciute per le
persone a carico (coniuge, figli ed altri familiari), sia, per l’appunto,
quella per le spese in discorso – è il frutto di un calcolo non proprio
lineare che nel concreto attribuisce la deduzione in misura inversamente
proporzionale al reddito complessivo.
Ebbene, è proprio in questo scenario che si deve collocare il chiarimento
oggi fornito al riguardo dall’Agenzia, nel senso che esso ha riconosciuto
come ammissibile la deduzione in argomento anche in ordine a spese per
prestazioni di assistenza rese da un soggetto diverso da una persona
fisica, come, ad esempio, una cooperativa di servizi, la quale, ai fini
della deduzione, dovrà rilasciare all’interessato documentazione contenente
gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il
pagamento ed, eventualmente, del familiare a carico che beneficia della
prestazione (quando il contribuente “pagatore”non ne sia anche il
destinatario), nonché indicare i dati identificativi della cooperativa
stessa e la descrizione del servizio reso.
(Studio Associato)