Sediva News del 24 maggio 2006

Il nuovo prestito vitalizio – QUESITO

La legge finanziaria 2006, se ho capito bene, ha introdotto per le persone
anziane una nuova forma di finanziamento, garantito dalla casa di
abitazione. Di cosa si tratta esattamente?

Lei si riferisce certamente al nuovo “prestito vitalizio”, che è stato
introdotto dal “collegato” alla Finanziaria 2006 (art. 11 – quaterdecies,
comma 12, legge 248/2005), e perciò non dalla legge finanziaria vera e
propria, e che è riservato – si badi bene – ai soli ultrasessantacinquenni.

Per la verità, questa forma di finanziamento (nuova per l’Italia, ma già
in atto da una decina di anni, per esempio, in Inghilterra), che a prima
vista dovrebbe costituire una buona chance per coloro che hanno tutte le
carte in regola per accedervi, ha conosciuto sinora scarsissime
applicazioni, forse perché mancano ancora le istruzioni che ne definiscano
l’esatto ambito di operatività.
Quindi, per darne un giudizio compiuto, dovremmo anche noi saperne di più,
pur se è possibile sin d’ora anticiparne perlomeno qualche tratto
essenziale.
Una persona non giovanissima, dunque, che voglia procurarsi una liquidità
immediata per i bisogni più svariati (affrontare costose cure mediche,
integrare una pensione troppo bassa, assumere una “badante”, o soltanto …
concedersi qualche lusso) stipula con una banca o una finanziaria un mutuo
garantito da ipoteca sulla propria abitazione, che l’interessato (niente
paura!) continuerà tranquillamente ad occupare. Alla sua morte saranno gli
eredi a dover rimborsare in un’unica soluzione il capitale e gli interessi
maturati per la durata del prestito, potendo scegliere, di fatto, tra due
alternative: o restituire l’intero ammontare del prestito (oltre agli
interessi) e diventare proprietari della casa senza alcun vincolo, ovvero
vendere l’immobile e pagare, tra capitale e interessi, quanto dovuto
all’istituto finanziatore (con la speranza che avanzi qualcosa per loro,
naturalmente).
In ogni caso è bene tener presente che, quali che siano gli “scenari”
possibili con riguardo all’estinzione del debito (quelli appena da noi
richiamati e/o gli altri che la prassi individuerà e sperimenterà quando
questa figura riceverà una regolamentazione più dettagliata), certo è che
gli istituti si premuniranno adeguatamente per “rientrare” del loro
prestito.
Ora, l’operazione, come si sarà forse intuito, presenta diverse analogie
con la vendita della nuda proprietà di un’abitazione, sembrando, però, il
linea di principio preferibile a quest’ultima almeno per due motivi.
In primo luogo, con il prestito vitalizio possono essere monetizzate anche
unità non di pregio che normalmente sono poco “adatte” per la vendita in
nuda proprietà ad un privato, perché, almeno di regola, egli non ha grande
interesse ad aspettare chissà quanto per diventare proprietario di una
modesta abitazione in periferia, mentre un istituto finanziario è in grado
generalmente di bilanciare il proprio “portafoglio” con operazioni di
diverso rendimento. E quest’ultima osservazione introduce anche il secondo
punto a favore del prestito.
Infatti, la legge prevede – lo si è visto – che il finanziatore debba
essere un intermediario abilitato (banca o società finanziaria, per
l’appunto) e perciò un soggetto che garantisce (o che almeno dovrebbe
garantire) un minimo di serietà evitando, quindi, che nell’affare si
“intrufolino” individui privi di scrupoli (evenienza non rara in queste
circostanze).
Un’ultima notazione. Difficilmente la decisione di ricorrere al prestito
vitalizio sarà graditissima da parte dei futuri eredi, perché più passa il
tempo e più la casa (per loro) perde valore, dato che maggiori saranno gli
interessi da rimborsare (in un’unica soluzione, come si è accennato …) al
momento in cui riceveranno l’eredità. Inutile dire, quindi, che prima di
intraprendere operazioni del genere bisogna essere sicuri della solidità
dei propri legami affettivi e, magari, stare anche attenti a non deludere
le aspettative di chi dovrà assisterci e curarci negli ultimi anni della
nostra vita.
(f.lucidi)

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