Sediva News del 16 maggio 2006

Trattamento fiscale dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale
– QUESITO

Sto per riscuotere dal proprietario delle mura, per cessata locazione del
locale farmacia, l’indennità per la perdita di avviamento prevista dalla
legge 392/78. Come deve essere trattata fiscalmente l’indennità ?

Questi importi costituiscono in ogni caso un ricavo dell’attività della
farmacia, e devono essere assoggettate a tassazione nel periodo in cui
sorge il diritto alla loro riscossione, e non in quello, se diverso, in cui
avviene la materiale percezione delle somme. E dunque, per l’individuazione
dell’anno di tassazione si applica il principio generale in materia di
determinazione del reddito d’impresa, quello cioè della c.d. competenza.

Naturalmente, se più conveniente, la farmacia può anche optare per la
tassazione separata di tali importi.

Inoltre, l’indennità, alla stregua di qualsiasi altro ricavo dell’attività,
deve essere fatturata dalla farmacia, assoggettata perciò ad IVA con
l’aliquota ordinaria (20%).

Infine, se chi corrisponde l’indennità è un sostituto d’imposta
(un’impresa, in pratica) dovrà operare sulle somme, al momento del
pagamento, una ritenuta del 15% a titolo di acconto (che il titolare della
farmacia, pertanto, scomputerà dall’Irpef complessiva da lui liquidata in
dichiarazione). Diversamente, se il proprietario del locale è un privato
(meglio, una non impresa), spetterà alla farmacia – ma, si badi bene,
soltanto se opta per la tassazione separata – versare un acconto pari al
20% delle somme riscosse entro il termine previsto per il pagamento degli
altri tributi scaturenti dal Mod. Unico; penserà poi l’Agenzia delle
Entrate, mediante un avviso di liquidazione, a comunicare al titolare della
farmacia il conto finale, da saldare comunque senza sanzioni ed interessi.

(s.civitareale)

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