Sediva News del 28 aprile 2006
L’uso effettivo dell’immobile ai fini ICI
Con una decisione recentissima, la Commissione Tributaria di Bari accoglie
il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento ICI per
l’anno 2000, in cui il Comune, per un immobile accatastato come A/10 (cioè,
come ufficio o studio professionale), contestava:
– il versamento dell’imposta nell’aliquota agevolata, nonchè la detrazione
prevista per le “prime case”;
– l’utilizzo di un moltiplicatore “agevolato” ai fini della determinazione
dell’imponibile ad Ici;
– la mancata richiesta, in ogni caso, di un nuovo “classamento”.
I giudici baresi richiamano il secondo comma dell’art. 8 del Dlgs 504/92,
secondo cui costituisce “abitazione principale” quella nella quale il
contribuente – che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale – dimora abitualmente. I benefici connessi alla “prima casa”,
infatti, secondo la Commissione spettano a prescindere dalla categoria
assegnata, perché l’aver destinato l’immobile a propria abitazione non
comporta ex se una variazione dell’accatastamento, dato che le unità
immobiliari devono essere “classate” in base alla destinazione ordinaria e
alle caratteristiche possedute al momento appunto del “classamento”.
(s.lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!