Sediva News del 14 aprile 2006

Sul riscatto anticipato del leasing immobiliare – quesito

Ho stipulato a gennaio di quest’anno un contratto di leasing per l’acquisto
del locale-farmacia che ha la durata minima prevista dalle nuove regole per
dedurre tutti i canoni (15 anni). Ora mi chiedo: se volessi riscattare
anticipatamente il leasing, perderei la deduzione dei canoni versati fino
alla data del riscatto?

Riteniamo di no.

Infatti, come si ricorderà (v.Sediva news del 27/02/2006), per gli acquisti
in leasing delle “mura” della farmacia – a partire dai contratti stipulati
successivamente al 3 dicembre 2005 – la durata del contratto, per
consentire la deduzione fiscale dei canoni corrisposti, non deve scendere
sotto i quindici anni. Ora, per individuare questa durata si deve fare
esclusivo riferimento a quella prevista originariamente dal contratto e non
a quella (più breve) eventualmente derivata dal riscatto anticipato.
Pertanto, quest’ultimo non ha alcun effetto “spiacevole” sull’ammontare dei
canoni già portati in deduzione (che restano, quindi, correttamente e
definitivamente dedotti come costo), purché la durata contemplata nel
contratto non sia appunto inferiore a quella minima di 15 anni prescritta
ai fini del diritto alla deduzione dei canoni.

In tal senso, del resto, si era già pronunciata, sia pure nel vigore della
precedente normativa, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 183/E
del 4 dicembre 2000, che tuttavia è perfettamente applicabile anche nel
nuovo regime.

(v.salimbeni)

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