Sediva News del 10 aprile 2006

L’uso della vettura aziendale da parte del co.co.co. – QUESITO

Ho concesso per tutto il 2006 l’autovettura della farmacia al mio
collaboratore farmacista (un co.co.co.) anche per uso personale. Ho diritto
a dedurre dal reddito dell’esercizio tutte le spese della vettura, come
avviene quando la vettura aziendale è data in uso (anche privato) a un
dipendente?

L’Agenzia delle Entrate ha purtroppo ribadito (circolare n. 5 del
26/01/2001) che per le autovetture date in uso promiscuo ai collaboratori,
le imprese non possono beneficiare della deduzione integrale, poiché la
disposizione che prevede questa agevolazione (articolo 164, comma 1,
lettera a, T.U.I.R.) fa esclusivo riferimento ai dipendenti senza
menzionare i co.co.co e/o gli altri lavoratori autonomi.

In ogni caso, però, per la determinazione (e la tassazione) del valore del
benefit in capo al collaboratore si applicano le stesse regole valide per i
dipendenti, vale a dire che è considerato reddito imponibile (anche) per i
co.co.co. il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo
chilometrico desumibile dalle tabelle ACI. (art. 51, comma 4, lettera a,
T.U.I.R.)

Invece, quanto al ruolo di tali spese come costo d’esercizio (non va
dimenticato, infatti, che si tratta pur sempre di una vettura aziendale,
sia pure in uso al collaboratore), e fermo, ovviamente, il recupero fiscale
(quale costo del lavoro in genere) per il titolare della farmacia
dell’intero valore del benefit (come sopra calcolato), sembra
ragionevolmente deducibile – questa volta, però, quale vera e propria
spesa di gestione del mezzo – altresì l’importo pari al 50% dell’eventuale
eccedenza dei costi complessivi effettivamente sostenuti nell’anno
rispetto all’ammontare del benefit.

(s.civitareale)

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