Sediva News del 6 aprile 2006
La detrazione iva per le opere di manutenzione straordinaria su beni
di terzi
Con una recente sentenza la Cassazione ha precisato che – se non
diversamente disposto dal contratto di locazione – l’iva sostenuta per le
opere di manutenzione straordinaria eseguite dal conduttore sul locale ove
viene esercitata l’attività di impresa non è detraibile, perché il
beneficiario delle opere è e resta il locatore e pertanto manca
evidentemente il requisito dell’ “inerenza” della spesa necessaria per la
detraibilità dell’imposta.
Peraltro, prosegue la Suprema Corte, il codice civile prevede che le
riparazioni di carattere straordinario sono a carico del locatore e dunque
le spese sostenute dal conduttore non si giustificano neppure dal punto di
vista normativo.
Un’attenzione particolare, pertanto, va dedicata alla stesura dei contratti
di locazione nell’ipotesi in cui si preveda ragionevolmente di poter o
dover eseguire opere di manutenzione straordinaria sui locali concessi in
locazione: dovrà essere infatti espressamente prevista l’assunzione
dell’obbligo del conduttore di provvedervi, sempreché, beninteso, questo
sia conforme alla volontà delle parti.
(s.lucidi)
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