Sediva News del 31 marzo 2006

Gli sconti alla farmacia per la cosmetica– QUESITO

Il mio fornitore di prodotti cosmetici mi ha corrisposto lo sconto
contrattualmente pattuito per il raggiungimento della “cifra” di fatturato
per l’anno 2005 con una nota di credito senza evidenza di iva. E’ corretto?

Diremmo di sì.

Infatti, secondo la legge Iva (D.P.R. 633/72) i .c.d. “sconti
condizionati”, vale a dire quelli contrattualmente concordati con i
fornitori al raggiungimento di un certo volume di acquisti – “tipici”,
peraltro, del settore della profumeria – possono essere trattati ai fini
iva in due modi:

a) con una nota di credito con iva del fornitore, con la quale questi,
oltre a corrispondere lo sconto in denaro, “recupera” la maggiore iva a
debito corrisposta a suo tempo al momento della cessione del bene al
prezzo al lordo dello sconto. Questa modalità, si badi bene, non è un
obbligo ma una semplice facoltà che il fornitore può però esercitare
solo se la vendita dei prodotti oggetto di sconto sia avvenuta entro un
anno dall’emissione della nota di credito. D’altra parte, se il
fornitore sceglie questa strada, la farmacia, dal canto suo, è obbligata
a registrare la nota di credito anche ai fini iva (come imposta a debito
o, alternativamente, come rettifica dell’iva a credito) con l’effetto di
maggiorare (dell’importo dell’iva appunto evidenziata nella nota di
credito del fornitore) il versamento dell’imposta riferito al periodo di
registrazione del documento;
b) ovvero, alternativamente, se il fornitore – quale ulteriore “premio” per
i buoni risultati di vendita della farmacia sua cliente – rinuncia ad
esercitare la facoltà di “recupero” della maggiore iva pagata (ed è
quello che avviene “tradizionalmente” nel settore della profumeria),
emetterà una nota di credito senza iva, e quindi per il solo importo
dello sconto riconosciuto ed effettivamente corrisposto. In questo caso
l’operazione ha un rilievo puramente finanziario-patrimoniale (perché si
tratta del semplice pagamento di una somma di denaro) e non rileva ai
fini dell’iva né per il fornitore, né per la farmacia. In pratica, l’iva
corrisposta “a monte” dal fornitore sulla fornitura dei prodotti che ha
beneficiato dello sconto, deve considerarsi “definitiva”. Questa seconda
modalità, tuttavia, diventa per il fornitore obbligatoria, e perciò
l’unica possibile, quando, come accennato, la nota di credito sia emessa
dopo più di un anno dalla data di consegna dei prodotti “scontati” alla
farmacia.

(r.santori)

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