Sediva News del 21 marzo 2006

Ancora sulla cessione di farmaci alle ONLUS – QUESITO

Preso atto della possibilità di cedere gratuitamente prodotti farmaceutici
in favore di ONLUS, quali gli adempimenti formali da assolvere?

Come già accennato nella Sediva news del 02/03/2006, è data facoltà alle
imprese, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 460/97, di cedere
gratuitamente alle ONLUS prodotti farmaceutici, con il beneficio di non
dover considerare come ricavo della farmacia il valore dei beni ceduti.

Ricordiamo, però, che tale agevolazione è condizionata al rispetto dei
seguenti adempimenti:

1) preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate da far
pervenire almeno cinque giorni prima della consegna (la comunicazione
non e’ però obbligatoria qualora l’ammontare del costo dei beni non sia
superiore ad € 5.164,57);
2) emissione del documento di trasporto ;
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ONLUS beneficiaria, con
la quale quest’ultima attesti natura, qualità e quantità dei beni
ricevuti (corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto) e
si assuma l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti (farmaci,
in questo caso) in conformità alle finalità istituzionali.

In conclusione, per queste operazioni – come si vede – non deve essere
emessa alcuna fattura, proprio perché, come appena detto, la cessione
gratuita alle Onlus non determina nessun ricavo per la farmacia.

(f.boffi)

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