Sediva News del 17 marzo 2006

Il reato di mendace bancario – QUESITO

La mia banca anche quest’anno tende a chiedermi spesso (avendone necessità,
a suo dire, per ragioni inerenti al fido concessomi) la produzione dei
bilanci, anche provvisori, della farmacia.
Vorrei sapere se e quali sono le conseguenze nel caso in cui uno o più
bilanci si rivelino un po’ troppo lontani dalla realtà dell’impresa che li
produce.

Come é sin troppo facile comprendere, la questione é delicatissima sotto
mille profili e non ci sembra questa la sede per approfondimenti
importanti, anche perché non si può prescindere dall’esame del singolo caso
concreto.
Pertanto, basti qui rammentare, sul piano evidentemente generale, che
l’art. 33 della L. 262/05 sulla tutela del risparmio (non però dei …
risparmiatori: ndr.) ha istituito una norma per la migliore tutela delle
banche (tanto per cambiare… ndr.) proprio per il caso di bilanci
eventualmente presentati dalle imprese con dati o notizie non del tutto
veritiere e tali in ogni caso da evidenziare una situazione economica e/o
patrimoniale e/o finanziaria non corrispondente alla realtà aziendale; e
questo, si badi bene, a prescindere assai spesso dalla finalità della
presentazione del documento contabile.
Dulcis in fundo, la sanzione prevista (a carico dell’imprenditore,
ovviamente) è nientedimeno che la reclusione fino a due anni, con
l’aggiunta di una multa di € 10.000,00, talché, come si vede, le
conseguenze connesse o derivanti, anche indirettamente, dai rapporti in
essere con istituti bancari o finanziari possono talvolta rivelarsi
imprescindibili.

(s.lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!