Sediva News del 21 febbraio 2006
La solidarietà nel pagamento dell’ Iva
La Finanziaria 2005, come si ricorderà, aveva previsto – rimandando
tuttavia ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione dell’area
applicativa della norma – che, nel caso in cui il cedente non versi l’iva
relativa a cessioni di beni effettuate ad un prezzo inferiore a quello di
mercato (ovvero, al valore c.d. normale ), il cessionario è obbligato – in
solido con il cedente stesso – al pagamento dell’imposta.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha ora emanato il detto
provvedimento, precisando che quel principio interessa le cessioni di
autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, telefoni, personal computers, carni.
La solidarietà nel pagamento dell’iva scatta, però, quando l’acquirente
compia l’operazione nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o
professionale (e quindi sia anch’egli un soggetto iva) e, come accennato,
quando la cessione avviene ad un prezzo inferiore al valore normale; è
tuttavia sempre salva la facoltà del cessionario di dimostrare che quel
corrispettivo “inferiore” è derivato da situazioni o eventi particolari.
(s.lucidi)
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