Sediva News del 16 febbraio 2006
le farmacie comunali e lo “sconto-storace”
RIVISTA DALL’AVV.TO IN SEDE DI NOTIZIARION N. 476 E CORRETTA RISPETTO A
QUELLA INVIATA
Alle farmacie di cui è titolare il Comune può imporre, sui SOP e sugli OTC,
l’applicazione dello sconto nella misura massima del 20%.
Questo è il parere del Tar ligure che, con sentenza n. 216 del 20/01/2006,
ha infatti ritenuto legittima la deliberazione della Giunta di Albenga che
aveva disposto la concessione alla clientela – da parte di tutte le
farmacie di quel Comune – appunto dell’aliquota massima di sconto prevista
dalla “legge-Storace”.
Secondo il Tribunale (che ha pertanto rigettato la richiesta dei farmacisti
privati diretta all’annullamento della deliberazione giuntale perché
viziata da eccesso di potere e lesiva dei loro interessi imprenditoriali)
un provvedimento del genere mira ad assicurare il migliore bilanciamento
tra salute e diritto alla massima informazione, trasparenza e contenimento
dei prezzi, dato che l’applicazione indiscriminata dello sconto più
elevato, pur interferendo con il sistema della formazione dei prezzi (?),
tende a massimizzare gli effetti della concorrenza, migliorando le
condizioni dell’offerta di mercato con grande beneficio per i consumatori
in genere.
Ora, stando a quel poco che di questa decisione abbiamo potuto leggere, si
può forse non convenire del tutto con l’iter logico assunto qui dal Tar, ma
è invece difficile, ci sembra, contestare all’organo di governo di un
Comune – inteso quest’ultimo, attenzione, quale soggetto titolare di
farmacie e dunque nella sua mera veste di imprenditore – la facoltà, e
quindi il pieno potere di adottare provvedimenti direttamente inerenti
alla gestione degli esercizi, e la scelta dell’aliquota di sconto
(all’interno della fascia – 0,20%- individuata dalla “legge–Storace”) che
tutte le farmacie di cui l’Ente è titolare dovranno riconoscere all’utenza
(e diretta pertanto, in ultima analisi, ad uniformarne il comportamento)
appare una scelta squisitamente imprenditoriale.
Insomma, anche trascurando le notazioni di natura socio-economica del Tar
genovese, ad un Comune dovrebbe spettare – né più né meno – quanto
sicuramente compete ad un qualsiasi titolare di farmacia privata.
(g.bacigalupo)