Sediva News del 30 gennaio 2006

Adeguamento fiscale e programmazione concordata – QUESITO

Ho letto nelle Vostre news di questa nuova “programmazione fiscale”. Ma
quanto e’ conveniente?

Come spesso accade quando si discute di questi istituti fiscali
“conciliativi”, è difficile dare una risposta buona per tutti, soprattutto
laddove non siano ancora noti gli importi proposti dal Fisco. Quel che si
può fare ora è richiamare sinteticamente i profili univoci di forza e di
debolezza del nuovo istituto,sulla scorta (beninteso, al momento) della
sola lettura della legge, in attesa cioè delle inevitabili pronunce
dell’Agenzia delle Entrate.
Il risparmio d’imposta. Con l’adesione alla proposta, abbiamo visto, si
guadagna un forte sconto sulla parte di reddito eccedente quella
programmata, quindi la proposta è tanto più appetibile quanto più il
reddito che effettivamente andremo a dichiarare per il triennio oggetto
della programmazione (che ritenevamo in ogni caso di conseguire…
naturalmente) sia superiore al reddito programmato (vale a dire: proposto
dal Fisco); addirittura per IRAP e contributi si paga solo sul reddito
programmato.
Se, invece, quel che pensiamo di guadagnare nei prossimi tre anni non si
discosta molto da quello programmato, la proposta già perde buona parte del
suo eventuale appeal, perlomeno dal punto di vista del puro risparmio
d’imposta rispetto alla tassazione ordinaria. Restano tuttavia,questo è
certo, i vantaggi della copertura dalle rettifiche, di cui ci occupiamo
subito.
La copertura dalle rettifiche. L’adesione alla proposta
dell’amministrazione finanziaria, infatti, alza uno “scudo” – non già verso
le verifiche fiscali in genere (che saranno cioè sempre possibili, almeno
virtualmente) – ma nei confronti delle rettifiche, sia analitiche che
induttive, operate sul reddito “caratteristico” d’impresa o di lavoro
autonomo. Però, la copertura riguarderebbe solo la parte appunto
“caratteristica” del reddito d’impresa escludendo, quindi, quella parte di
esso derivante da eventuali operazioni straordinarie, che resterebbe
pertanto esposta (anche) alle rettifiche. Inoltre, laddove addirittura
“salti” la programmazione (ad esempio, quando l’accertamento, sempre
consentito al Fisco, evidenzi ricavi superiori a quelli dichiarati), la
copertura dalle rettifiche si riduce notevolmente, restando precluse
soltanto le rettifiche analitico-induttive.
Reddito dichiarato inferiore al reddito programmato. In questo caso, quando
cioè il contribuente aderisca alla proposta, ma dichiari poi un imponibile
inferiore a quello indicato nella proposta stessa, l’operazione può dirsi …
fallita. Che succede, allora? Intanto il Fisco è autorizzato a recuperare
immediatamente la differenza (quello che gli è stato promesso e non gli è
stato dato …); ma se questa differenza è dovuta ad accadimenti straordinari
ed imprevedibili adeguatamente documentati , è sempre aperta, attenzione,
la possibilità di accedere all’ accertamento con adesione (“a regime”, per
intenderci).
La programmazione 2006- 2008 apre le porte all’adeguamento per gli anni
2003-2004. Come si è già ricordato in questa Rubrica (v. “La Finanziaria
2006 dalla A alla Z”) in ordine al rapporto tra adeguamento e
programmazione, se voglio definire il passato, devo “ipotecare” il futuro,
ma posso anche scegliere di ipotecare solo il futuro e non tornare sul
passato, eventualmente già toccato dal “vecchio” concordato preventivo.
Quello che certamente non posso invece fare è scegliere di definire solo il
passato, non “ipotecando” il futuro (anche se, come forse è intuitivo,
laddove si aderisca alla programmazione, lasciare aperto il passato non
sembrerebbe granché conveniente).
Infine, si badi bene, anche l’ adeguamento per il biennio 2003-2004 – come
ogni “condono” che si rispetti – vuole un “sacrificio”, che però qui può
essere anche pesante, perché si tratta della rinuncia definitiva ai crediti
IVA e alle perdite fiscali che siano eventualmente scaturiti dalle
dichiarazioni relative ai due anni .
Programmazione e studi di settore. Qui le note sono piuttosto dolenti,
perché la programmazione – non c’è dubbio – richiede il rispetto della
“congruità” per tutto il triennio; e quindi salta la regola del “due su
tre”. I … dolori iniziano quando il reddito dichiarato, pur se superiore a
quello programmato, non è “congruo”. In questo caso, tuttavia, ci auguriamo
che le disposizioni vengano “lette” nel senso di consentire l’adeguamento
agli studi in dichiarazione, sia per evitare l’accertamento parziale, sia
per usufruire dell’agevolazione dell’aliquota ridotta su tutta la
differenza fra il reddito dichiarato (reso “congruo” con l’ adeguamento) e
il reddito programmato.

(Studio Associato)

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