Sediva News dell’11 gennaio 2006
La nuova disciplina tributaria del recesso da una società di persone
Il decreto correttivo dell’Ires ha introdotto una disposizione nel testo
unico delle imposte dirette in ordine al trattamento fiscale delle somme
incassate dal socio receduto da una società di persone (snc o sas).
E’ ora espressamente previsto, infatti, che le somme versate dalla società
eccedenti il costo della quota posseduta dal socio receduto, e pertanto
l’ammontare della plusvalenza che questi realizza in sede di recesso, sono
nella loro interezza imponibili come ordinari redditi conseguiti nell’anno,
al pari cioè degli utili a lui spettanti per l’anno stesso. E questo, si
badi bene, senza distinzione alcuna tra partecipazioni “qualificate” e
“non qualificate”, e quindi qualunque sia la quota sociale posseduta dal
socio receduto.
Il provvedimento non ha invece chiarito se tale plusvalenza liquidata al
socio è deducibile dalla società da cui egli è receduto, anche se alcune
pronunce di Direzioni regionali delle Entrate sembrerebbero orientate a
favore della deducibilità .
(s.lucidi)
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