Sediva News del 10 gennaio 2006

IVA: al “via” le disposizioni anti-frode introdotte dalla Finanziaria 2005

Con la pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione, è ora
concretamente applicabile la norma della finanziaria 2005 (“diventata”
l’articolo 60-bis del DPR 633/72) la quale, per contrastare gli accordi
fraudolenti tra venditore e compratore in materia di IVA, stabilisce che
chi acquista un bene sia solidalmente responsabile per il versamento del
tributo (solo il tributo e non interessi e/o sanzioni) con chi lo vende
quando, si badi bene, la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore al
valore normale (sostanzialmente: il comune prezzo di mercato di quel bene).
I beni interessati (individuati, appunto dal citato decreto ministeriale)
sono i telefoni cellulari e loro accessori, personal computers e loro
accessori e … gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi.

La disposizione ha carattere eccezionale (il principio generale che vale
per la quantificazione delle operazioni ai fini dell’Iva, infatti, resta
ovviamente quello del corrispettivo, tranne tassative deroghe tra le quali,
appunto, questa) e dà la possibilità all’acquirente, per sottrarsi a questa
responsabilità, di dimostrare “documentalmente” (precluse quindi le
testimonianze!) che il prezzo inferiore dei beni sia stato determinato da
fatti o eventi oggettivi ovvero in base ad una disposizione di legge, e
semprechè non ci sia stata nel concreto alcuna evasione d’imposta.

(s.civitareale)

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