Sediva News del 23 marzo 20035
La nuova “Avvertenza” per gli occhiali premontati
Dal prossimo 27 marzo, come a suo tempo variamente reso noto nelle
pubblicazioni di categoria, entrano in vigore alcune novità introdotte per
gli occhiali premontati dal decreto del Ministro della Salute del 26/11/04
(che, per il resto, è diventato efficace sin dal 25/02/05), il quale ha,
tra l’altro, imposto una nuova “Avvertenza” (che gli occhiali dovranno ora
riportare – mediante etichetta o adesivo – sulle lenti o sulla montatura)
consistente nell’indicazione della “non idoneità del prodotto alla guida ed
uso su strada”.
Il decreto modifica ed integra, per aspetti tuttavia abbastanza marginali,
il fondamentale DM 23/07/98 che, forse lo si ricorderà, consentì
espressamente – una volta per tutte – la vendita anche in farmacia e
nelle “sanitarie” degli occhiali premontati (destinati, come è noto, alla
correzione della presbiopia), purché in possesso di certe caratteristiche;
e, a proposito di queste ultime, vale la pena aggiungere altresì che tale
provvedimento eleva da +3,0 a +3,5 diottrie il limite massimo (quello
minimo è rimasto a +1) del potere diottrico delle lenti (che
obbligatoriamente deve essere uguale per ambedue).
(Studio Associato)
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