Sediva News dell’11 novembre 2004

L’assenza del titolare dalla farmacia non costituisce di per sè infrazione
disciplinare – QUESITO

L’Ordine ha instaurato un procedimento disciplinare nei miei confronti per
“prolungata e reiterata assenza” dalla farmacia. Vorrei pertanto sapere se
le mie assenze dall’esercizio (che comunque ho sempre condotto sia dal
punto di vista professionale che da quello economico possono veramente
costituire un comportamento nel suo complesso censurabile sotto il profilo
deontologico.

Se i fatti sono quelli dettagliatamente da Lei descritti (e che, per
brevità, abbiamo omesso di riferire), il procedimento disciplinare
instaurato a Suo carico – peraltro, a quanto ci consta, senza alcun
“precedente” – sembra privo di un serio fondamento.
Invero, la “condotta” che Le viene imputata, non essendo espressamente
“incriminata” dal vigente “Codice deontologico del farmacista” (neppure nel
“capo” intitolato “DELLA FARMACIA”: artt. 15/20), va valutata: 1) dapprima
sotto l’aspetto della sua liceità o illiceità giuridica, secondo dunque
il diritto positivo; 2) e poi dal punto di vista strettamente
deontologico, alla luce cioè del principio-cardine sancito, in via
residuale, dal II comma dell’art. 1 del “Codice”, secondo cui è
“sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e
comunque qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale o
che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del
cittadino”.
Beninteso, non c’è sempre perfetta identità tra l’area giuridica e l’area
deontologica, perché i due ordinamenti operano evidentemente su piani
diversi, nel senso che un comportamento può anche confliggere con la c.d.
norma scritta ed essere magari neutro sotto il profilo professionale; e,
viceversa, un comportamento non in contrasto con il diritto positivo può
rivelarsi invece censurabile deontologicamente. E però, ove un Ordine
professionale intenda avviare un procedimento con riguardo ad una
“condotta” che – come quella a Lei addebitata – appare prima facie
“indifferente” per l’ordinamento che disciplina l’esercizio della
professione di farmacista (qui infatti, attenzione, il giudizio
disciplinare può riguardare soltanto il farmacista come tale, e non il
titolare di farmacia, senza contare che la vigilanza sulle farmacie, in
principio, non spetta certo all’Ordine), quest’ultimo dovrà fatalmente
darsi carico di verificare quella “condotta” su ambedue i versanti.
Ora, quanto al profilo puramente giuridico della vicenda, va ricordato
che, per effetto della incisiva modifica introdotta dalla L. 362/91
all’art. 11 della L. 475/68, e quindi con l’abbandono da parte del
legislatore della vecchia formulazione che imponeva al titolare della
farmacia la “gestione diretta e personale” dell’impresa (allora prevista
addirittura “a pena di decadenza”), e con il ripristino della meno enfatica
previsione della responsabilità “tout court” (“del regolare esercizio e
della gestione”) da parte del titolare, è ormai consentito a quest’ultimo
di gestire l’esercizio anche con una presenza fisicamente discontinua e
perfino molto discontinua, perché, proprio tenuto conto della
riaffermazione di tale sua (semplice) responsabilità, anche questo finisce
in realtà per essere uno dei tanti modi per gestire la farmacia.
D’altronde, anche nel caso (peraltro di difficilissima configurazione) di
autentica “mala gestio” complessiva, non sono contemplate sanzioni dirette
(penali e/o amministrative) a carico del titolare, sia perché, da un lato,
la sostituzione nella conduzione professionale e/o economica è prevista
come una mera facoltà (e non un obbligo) del titolare, e sia perchè,
dall’altro, salva l’ipotesi estrema di “constatata, reiterata o abituale
negligenza ecc…” (per la quale l’art. 113, lett. c) del T.U.San. commina la
decadenza), sono semmai soltanto singoli atti di “mala gestio”
(professionale più che economica) ad essere configurati, qua e là, come
infrazioni penali e/o amministrative, delle quali
pertanto il titolare può ben essere chiamato a rispondere (nulla più di
questo, del resto, ha voluto significare quel giusto ritorno dell’art. 11
della L. 475/68 alla mera responsabilità già evocata dall’art. 119 del
TU.San.).
Chiaritane, dunque, la liceità (per il diritto positivo), si tratta ora di
controllare se il “comportamento” ascrittoLe (“prolungata e reiterata
assenza dalla funzione di titolare e direttore della farmacia”) possa
porsi, ciò nondimeno, in termini di contrasto con quel principio-cardine
di cui all’art. 1 del “Codice” e sopra ricordato sub 2), che a propria
volta contempla però queste tre diverse ipotesi di infrazione: a)
“qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione”; b)
“qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale”; c)
(qualsiasi comportamento) “che abbia causato o possa causare un disservizio
o un danno alla salute del cittadino”.
Senonchè, questo terzo profilo di “incriminazione” sembra qui da escludere
addirittura in radice, perché – sempre secondo quanto Lei riferisce – il
servizio reso alla popolazione dalla Sua farmacia (l’unico esercizio in un
comune con meno di 3.000 abitanti) non ha mai fatto insorgere situazioni
in astratto pericolose per l’utenza, come pure non ha dato luogo nel
concreto a disfunzioni, o carenze, o, peggio ancora, a interruzioni di
alcun genere; nè l’Ordine (stando agli atti del procedimento) parrebbe
aver avuto la benché minima notizia – le “voci”, anzi, sarebbero
univocamente di segno opposto – di malumori o lamentele della popolazione,
figuriamoci quindi di un “disservizio” o di un “danno alla salute del
cittadino”.
Inoltre, anche l’ipotesi sub a) si rivela qui inconfigurabile, dato che
nella “condotta” contestata, investendo essa direttamente la conduzione
della farmacia, perciò l’ampio rapporto tra il titolare e l’esercizio (e,
più precisamente, un modulo – più o meno condivisibile – della sua
gestione, come accennato), non può evidentemente ravvisarsi – ex se,
naturalmente – né un “abuso”, né una “mancanza nell’esercizio della
professione”, perché è all’interno di quel modulo di gestione che, al più,
potranno emergere abusi o mancanze censurabili, come quando – poniamo – il
titolare “assente” non curi il rispetto dei turni da parte della farmacia,
o la corretta tenuta del registro stupefacenti, o la costante presenza
nell’esercizio di un farmacista, e così via.
Resta dunque, più “residuale” che mai, l’ipotesi di violazione
sopraindicata sub b), che “condanna” sotto il profilo disciplinare
“qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale”. E però,
anche per questo verso la via “incriminatrice”, almeno nei confronti di
una “condotta” del genere, appare per l’Ordine assai ardua da percorrere,
nonostante l’infinita “astrattezza” della dignità e/o del decoro di una
professione e pur ferma fin che si vuole la diversità del piano operativo
della deontologia rispetto al diritto positivo.
Come si possono, infatti, deontologicamente censurare – di per sé, giova
ribadirlo – le “assenze” dall’esercizio della persona fisica del titolare
di una farmacia, giudicandole quindi confliggenti con il decoro del
farmacista come tale e/o incidenti sulla dignità della Categoria? E come
può, inoltre, una tale “condotta” – rivelatasi per di più giuridicamente
lecita e non “dannosa”, neppure potenzialmente, per la popolazione –
suscitare o aver suscitato, all’interno e/o all’esterno della Categoria, un
qualsivoglia allarme sociale (questo, infatti, diventa in tale vicenda un
altro “passaggio obbligato” del procedimento, cui dunque l’Ordine non può
sottrarsi se non vuole correre il rischio di scivolare nell’arbitrio…),
ponendosi quindi come un “comportamento” meritevole – quasi “a prescindere”
– di essere considerato “disdicevole al decoro professionale”?
Non crediamo, in definitiva, che possa aver alcun pregio questa iniziativa
disciplinare nei Suoi confronti, che comunque appare francamente poco
comprensibile, specie se consideriamo quanti “comportamenti”, mille volte
più “disdicevoli” di quello che Le viene contestato, sfuggono invece bel
belli a qualsiasi censura deontologica (e, sia ben chiaro, ci riferiamo ai
farmacisti, ma anche agli avvocati, ai commercialisti, ai notai, ecc.).
Insomma, gli Ordini professionali hanno davvero un gran daffare già per
conto loro, e non sembra dunque indispensabile creare nuove, quanto
improbabili, figure “incriminatici”, come quella della “prolungata e
reiterata assenza” del titolare dalla sua farmacia….

(g.bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!