Sediva News del 13 ottobre 2004

L’Ici sulle pertinenze di immobili

L’art. 2 del decreto legislativo istitutivo dell’Ici (504/92) sancisce il
principio secondo cui l’imposta non è dovuta né, come è ovvio, sull’area
occupata dalla costruzione di un fabbricato, ma neppure su quella che ne
costituisce pertinenza, restando infatti anche quest’ultima “assorbita”
dall’imposta dovuta per il fabbricato stesso.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio, precisando
perdipiù che tale disposizione si applica anche nel caso in cui il
fabbricato e il terreno pertinenziale siano accatastati distintamente,
perché – aggiunge la Suprema Corte – per il concetto di pertinenza bisogna
aver riguardo all’art. 817 del cod. civ., secondo cui sono pertinenze le
cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

Insomma, il rapporto pertinenziale, quando sussiste, prescinde del tutto
dall’accatastamento.

(Studio Associato)

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