Sediva News del I ottobre 2004

La detrazione del credito Iva “dimenticato”

La Sez. Trib. della Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente che
aveva esposto nella dichiarazione annuale un credito Iva non utilizzato
(“dimenticato”, appunto), e perciò non indicato nella dichiarazione
dell’anno seguente, ed invece detratto dall’imposta dovuta per l’anno
ulteriormente successivo.

E proprio in conseguenza di questo “salto” l’Amministrazione finanziaria
aveva negato la detraibilità del credito.

A conclusioni opposte è invece pervenuta la Cassazione, che ha infatti
chiarito che la decadenza del diritto alla detrazione opera soltanto nel
caso in cui il credito non venga (neppure) indicato nella prima
dichiarazione utile, quella cioè in cui esso è sorto, cosicché
l’esposizione del credito Iva nella dichiarazione relativa all’anno della
sua insorgenza è formalità sufficiente al recupero, anche se tardivo,
dell’intero importo.

Sulla sentenza della Suprema Corte, decisamente a tutela della buona fede
del contribuente, non si può naturalmente non convenire.

(s.lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!