Sediva News del 27 settembre 2004

Il controllo delle ricette da parte della Commissione farmaceutica –
QUESITO

Alcune ricette spedite dalla mia farmacia sono state contestate dalla Asl,
che ha provveduto a consegnarle alla Commissione farmaceutica.
Posso intervenire nel relativo “giudizio”?

Come noto, la Convenzione Farmaceutica approvata con Dpr 08/07/98 n. 371
prevede che le ricette spedite in difformità da norme convenzionali (ove
non semplicemente rettificabili d’ufficio dalla Asl, o non regolarizzabili
“tout court” dalla farmacia, ovvero non direttamente ad essa addebitabili)
siano sottoposte alla Commissione farmaceutica entro un anno dalla data di
consegna da parte della farmacia (a pena di decadenza della Asl dal diritto
di contestarle).
La Commissione (pariteticamente composta da due farmacisti designati dalla
Asl e da due farmacisti designati dalla Federfarma, uno dei quali la
presiede) “esamina le ricette nel termine di un anno dalla data di
ricezione” (decorso il quale, il loro “esame” diventa, per così dire, di
competenza di una “sottocommissione” composta “da un rappresentante
dell’Azienda e da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale
territoriale interessata”) e decide per “l’annullamento totale o parziale
della ricetta” ovvero per la “convalida definitiva del pagamento”.
L’art. 10 della Convenzione non prevede, tuttavia, che in questa prima fase
(peraltro, come rilevato, circoscritta al mero “esame” di cui si è detto)
il farmacista possa intervenire (personalmente e/o con persona di sua
fiducia) nel corso del procedimento, né che possa produrre osservazioni o
memorie di qualsiasi genere, disponendo anzi che i provvedimenti adottati
dalla Commissione sono senz’altro definitivi e devono essere comunicati
alla Asl entro trenta giorni dalla data di completamento dell’“esame” delle
ricette (con la contestuale restituzione alla farmacia di quelle
“totalmente irregolari” e perciò annullate, e/o della fotocopia di quelle
“parzialmente irregolari”), in modo che l’Azienda possa a sua volta
procedere agli eventuali addebiti (“previo avviso alla farmacia interessata
con lettera a.r.”) entro (gli ulteriori) trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione della Commissione (o della “sottocommissione”).
La mancata previsione, sempre in sede di “esame” delle ricette ritenute
irregolari, di un sia pur pallido “contraddittorio” può forse spiegarsi,
tra l’altro, con l’esigenza di decisioni da assumere “celermente” (del
resto, esse devono aver riguardo soltanto alla regolarità “formale” della
ricetta, fermo il principio che gli atti professionali del farmacista
“hanno prevalenza sull’eccezionale disattesa di adempimenti previsti in
Convenzione”), ed altresì con la considerazione che le ragioni del titolare
della farmacia possono comunque essere sempre “rappresentate” anche dai
farmacisti di designazione sindacale.
In termini ovviamente ben diversi si pone invece la vicenda quando la
Commissione – sempre nel corso dell’ “esame” delle ricette ritenute
irregolari – accerti “rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli
obblighi” convenzionali, e per le quali l’Asl – ricevutane segnalazione
dalla Commissione stessa – ritenga di dover deferire la farmacia a
quest’ultima, perché in tal caso la “contestazione delle inosservanze
rilevate” deve essere accompagnata dall’ “invito (alla farmacia) a produrre
… le relative controdeduzioni”. Qui, insomma, un contradditorio c’è e i
diritti alla difesa sembrano garantiti, e né potrebbe essere altrimenti,
vista la valenza squisitamente sanzionatoria (richiamo, richiamo con
diffida, sospensione, ecc.) assunta ora dal procedimento (in questi casi,
anzi, la Commissione è forse tenuta addirittura a riferire all’Autorità
penale – e magari anche a quella amministrativa e a quella ordinistica – i
fatti eventualmente ritenuti anche di loro competenza).
Il vero è che le questioni che sorgono sul contenzioso convenzionale in
genere (così come esso è oggi disciplinato nella Convenzione) vanno certo
oltre la necessità di assicurare al farmacista il “contraddittorio”
nell’intero procedimento, perché, ad esempio, non è affatto chiara la
natura giuridica delle Commissioni che è sicuramente complessa (collegi
arbitrali irrituali ? organi della P.A.?), né la natura delle loro
decisioni (accertamenti peritali ? provvedimenti amministrativi ?), come
pure non possiamo avere certezze circa i mezzi di impugnativa (profilo
anch’esso ampio e controverso, pur se un qualunque gravame deve comunque
ammettersi, quale che sia il provvedimento adottato dalla Commissione, e
dunque anche quando questa, poniamo, abbia semplicemente annullato una
ricetta).
E’ sperabile, dunque, che la nuova Convenzione (prima o poi, infatti, ce ne
sarà un’altra …) possa tentare di risolvere almeno taluno di questi
problemi.

(g.bacigalupo)

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