Sediva News del 13 settembre 2004
Ancora sulla rivalutazione di quote sociali e di terreni
Scade definitivamente il prossimo 30 settembre (salve improbabili ulteriori
proroghe) il termine per avvalersi della facoltà di rivalutare i valori
di acquisto di partecipazioni sociali e/o di terreni posseduti dal
contribuente, si badi bene, al I/07/2003.
Entro quella data, pertanto, gli interessati dovranno far redigere (e
asseverare da un professionista iscritto all’Albo) la perizia di stima dei
citati beni e versare un’imposta sostitutiva pari al 4% del valore
periziato dei terreni e delle partecipazioni sociali “qualificate”, ovvero
pari al 2% del valore delle partecipazioni sociali “non qualificate”.
La recente circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate ha tuttavia
precisato che l’ultima proroga della scadenza appunto al 30/09/04 (disposta
dall’art. 6 del D.l. 355/03 convertito in L. 47/04) non ha affatto
disposto una vera “riapertura” dei termini già concessi con le previgenti
disposizioni di legge (che consentivano di rivalutare i beni posseduti,
dapprima alla data dell’1/01/2002 e successivamente alla data
dell’1/01/2003), e pertanto le imposte (come detto, sostitutive)
eventualmente già versate in conseguenza dell’“affrancamento” operato ai
sensi di quelle precedenti norme di favore non possono essere considerate
in “acconto” di quelle dovute per effetto della rideterminazione del
valore all’1/07/2003.
E però, di tali imposte il contribuente può certamente chiedere il
rimborso, ma in ogni caso, ecco il punto, egli deve oggi versare – ove
intenda procedere anche a quest’ultima rivalutazione all’1/7/2003 –
l’intero importo da essa risultante.
Come già osservato più volte sull’argomento, può valere senz’altro la pena
aderire a questa grande opportunità offerta dal Fisco, specie nel caso in
cui si preveda, in un futuro anche non ravvicinato, di cedere onerosamente
a terzi i detti cespiti, perché quelle imposte sostitutive – è sin troppo
evidente – sono largamente inferiori a quelle applicabili ordinariamente.
(Studio Associato)
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