Sediva News del 31 luglio 2004

Sul “farmacista – agricoltore” – QUESITO

Ho letto su vari giornali che una legge ha recentemente riformato l’impresa
agricola imponendo al titolare requisiti diversi e che forse, nel mio caso,
essendo titolare di farmacia, non sono più in grado di possedere. Se così
fosse, perderei anche importanti benefici e contributi.

Abbiamo riassunto (crediamo correttamente) il Suo problema, che riguarda
una materia effettivamente rivoluzionata dal decreto legislativo n. 99 del
29/03/2004, sul quale abbiamo avuto tuttavia occasione di soffermarci
qualche tempo fa, anche se è opportuno aggiungere qui ancora qualche
considerazione.

Dunque, il d.lgs. 99/04, entrato in vigore il 7 maggio u.s., nel sostituire
il “vecchio” e “semplice” imprenditore agricolo con l’imprenditore agricolo
professionale (IAP) circoscrive tale qualifica (e status) alla persona
fisica che non soltanto dedichi all’attività agricola (svolta perciò
direttamente e personalmente) almeno il 50% (il 25% nelle “zone
svantaggiate”) del suo tempo lavorativo, ma che ne ricavi altresì il 50%
(il 25% nelle “zone svantaggiate”) del reddito complessivo dichiarato
(escluse pensioni e/o indennità).

Quanto alle società agricole (che devono ora contenere tale indicazione
nella ragione sociale), il loro statuto deve prevedere espressamente
l’esercizio in via esclusiva appunto di attività agricole, e, se si tratta
di società di persone (snc e sas), almeno la metà dei soci deve essere
costituita da IAP (in possesso, perciò, dei requisiti di cui si è detto),
mentre nel caso di società di capitali la qualifica deve essere posseduta
dall’amministratore.

Pertanto, vista la contemporanea titolarità di una farmacia, sembra molto
improbabile che Lei possa essere riconosciuto come imprenditore agricolo
professionale, a meno che – con le dovute cautele – non trasformi la Sua
attuale impresa (agricola) individuale in una società agricola in linea con
quei requisiti. Diversamente, il rischio è naturalmente quello di perdere
anche le importanti agevolazioni creditizie (oltre a quelle fiscali) di
cui sinora Lei ha goduto (come ci ha riferito nel quesito).

Ricordiamo inoltre che il d.lgs. dispone altresì che, in caso di acquisto
di terreni da uno IAP o da una società agricola, l’imposta di registro è
dovuta soltanto nella misura fissa di € 129,11, quella catastale resta
dell’1%, mentre quella ipotecaria dal 2% scende anch’essa ad € 129,11 (per
godere di questi benefici, è necessario tuttavia che l’acquirente osservi
successivamente certe formalità tese ad asseverare la natura
“effettivamente” agricola dell’attività da lui svolta).

Vale infine la pena segnalare che il provvedimento introduce altresì il
concetto di “compendio unico”, come conseguenza dell’estensione del terreno
necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dai
piani regionali di sviluppo rurale. In un “compendio unico” possono essere
costituiti anche terreni agricoli tra loro non confinanti, purchè
ovviamente tutti funzionali all’esercizio dell’ impresa agricola; essi
però, come anche le loro pertinenze, restano indivisibili per dieci anni.
(f.lucidi)

* * * *

Per il mese di agosto la “Rubrica” è sospesa e riprenderà le sue
pubblicazioni nei primi giorni di settembre.
Naturalmente, ove nel corso del periodo sopraggiungano “news” di
particolare interesse e/o importanza, ne daremo conto con “finestre”
straordinarie che verranno inviate on line ai soli iscritti alla mailing
list.

(Sediva-Studio Associato)

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