Sediva News del 21 luglio 2004
Conferimento della farmacia in snc: un caso particolare – Quesito
Vorrei costituire una società con un collega, ma vendendogli in pratica la
metà della mia farmacia.
Ci sono cioè controindicazioni se, invece di costituire una società tra noi
ed operare subito dopo la cessione dell’intera azienda alla società (che
mi sembra l’ipotesi più facilmente percorribile), io conferissi
quest’ultima a valori contabili (senza emersione di plusvalenza ex art. 175
T.U.I.R.) nella snc, di cui il nuovo socio provveda dapprima ad
intestarsi, diciamo, il 2% per poi ricevere da me il residuo 48%?
Quanto alla prima soluzione da Lei prospettata (e che però tenderebbe ad
escludere) – costituzione di una snc tra Lei e l’altro socio e successiva
cessione della farmacia alla snc da parte Sua – Le ricordiamo che il
titolare di farmacia non potrebbe costituire sic et simpliciter una snc tra
farmacisti, perché si verserebbe in uno dei casi di incompatibilità formale
previsti a carico del socio dall’art. 8 (lett. b) della l. 362/91; e però,
l’ostacolo potrebbe essere probabilmente aggirato condizionando
sospensivamente l’efficacia della costituzione della snc al rilascio del
provvedimento di riconoscimento del trasferimento della titolarità della
farmacia a nome e favore della società (anche se, in ogni caso, si rischia
di dover fare i conti con la scarsa … elasticità e/o cultura giuridica
dell’autorità amministrativa chiamata a riconoscere il trasferimento…).
Nessuna perplessità, invece, con riguardo alla seconda ipotesi da Lei
prospettata e mirante – se l’abbiamo ben compresa – a permetterLe di
“realizzare” nel concreto (il controvalore in denaro della) metà della
farmacia, cioè quel 50% che Lei intenderebbe comunque vendere (la
terminologia qui è ovviamente impropria, perché una farmacia – come
peraltro qualsiasi altra azienda – può essere tecnicamente venduta solo
nella sua interezza e non per quote percentuali).
In tale seconda soluzione, infatti, il socio/titolare conferisce in
neutralità fiscale l’azienda nella costituenda società, mentre l’altro
socio apporterà capitale in denaro corrispondente al 2,04% del patrimonio
netto della farmacia conferita (questa è la misura esattamente necessaria
per riceverne – “in corrispettivo” – il 2% del capitale sociale),
determinato quale differenza tra attività e passività, escludendo tuttavia
tra le attività il valore di avviamento.
Una volta riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a
nome della Snc, Lei potrà cedere all’altro socio – come da Suo “programma”
– il restante 48% del capitale sociale, così da consentirVi di possederne
la metà per ciascuno; e però, sul 40% della plusvalenza realizzata in
dipendenza della cessione di questa quota Lei dovrà pagare le imposte
dirette (cumulando bensì il relativo importo con gli altri Suoi redditi, ma
sottraendo sostanzialmente dall’imposizione il residuo 60%, nel che si
sostanzierebbe il vantaggio da Lei auspicato quale risultato finale
dell’operazione così congegnata), ma nessuno – né il socio cessionario, né
la società – potrà ovviamente dedursi il prezzo pagato.
Ora, dal punto di vista amministrativo, l’iter non dovrebbe comportare
alcuna difficoltà, perchè, trattandosi di una mera cessione di quote, essa
ben può avvenire (fatta sempre salva l’eventuale “ottusità” di qualche
funzionario …) prima del compimento dei tre anni (quelli, per intenderci,
previsti – dall’art. 12, IV comma, della l. 475/68 – per la cessione tout
court di una farmacia come tale) dalla costituzione della società.
Peraltro, neppure sotto il profilo fiscale sembrano paventabili conseguenze
spiacevoli, perchè l’art. 175 del DPR 917/86 (introdotto dalla riforma
dell’Ires) non contiene più la disposizione antielusiva prevista dalla
norma precedentemente in vigore (art. 3 del D.lgs 358/97), che invece
assoggettava a tassazione la cessione dell’azienda in capo al socio che,
dopo averla conferita in società, avesse ceduto la sua quota sociale prima
del decorso di un triennio (anche qui, dunque, si parla di un triennio, ma
è solo una coincidenza) dal conferimento aziendale. Senza contare che nella
stessa riforma dell’Ires sembra doversi rinvenire un principio generale –
dedotto naturalmente soltanto per via logico-sistematica – secondo il
quale, quando la cessione di una quota di società (di persone o di
capitali) sia preceduta appunto da un conferimento aziendale a valori c.d.
di libro (che è esattamente quanto avverrebbe nella vicenda ipotizzata nel
quesito), la norma antielusiva, di cui all’art. 37 bis del Dpr 600/73, non
sarebbe comunque invocabile.
Si tratta, naturalmente, di questioni piuttosto articolate, quanto del
tutto nuove, sulle quali pertanto ogni soluzione che si intenda avanzare
merita comunque i migliori approfondimenti.
(g.bacigalupo-s.lucidi)