Sediva News del 15 luglio 2004

I termini per il rimborso delle ritenute d’acconto

Nell’ipotesi di versamento di ritenute Irpef trattenute da un datore (o
committente) di lavoro “privato” in misura superiore a quella effettiva, la
relativa istanza di rimborso può essere presentata alla competente Agenzia
delle Entrate, sia dal sostituto d’imposta (che ha pertanto operato il
versamento), che dal soggetto che ha riscosso la somma (cioè dal
percipiente), entro il (minor) termine di 48 mesi, che decorre – per il
primo – dalla data del versamento, e – per il secondo – da quella di
effettuazione della ritenuta.

E’ quanto ha chiarito la Sez. Trib. della Corte di Cassazione, precisando
anche che il (maggior) termine di dieci anni (previsto dall’art. 37 del DPR
602/73) si applica soltanto quando la ritenuta sia operata e versata
dall’Amministrazione statale.

(Studio Associato)

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