Sediva News del 11 giugno 2004

Perfezionata la “Riforma-Biagi”

Il Governo ha messo a punto un decreto legislativo di modifica della
“Riforma-Biagi” di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità più rilevanti emerge quella relativa ai contratti di
“formazione e lavoro” (oggi sostituiti dai contratti di inserimento) che
siano stati “autorizzati” entro il 23/10/2003 e stipulati a far data dal
24/10/2003.

Per tali contratti resta ferma la disciplina precedente all’entrata in
vigore della “Riforma”, con il limite però di 16.000 lavoratori in Italia.
E però, i datori di lavoro dovranno presentare domanda all’Inps, che li
ammetterà ai benefici previsti – nel limite, appunto, di 16.000 unità –
secondo il criterio della priorità della data di stipula del contratto, con
precedenza, tuttavia, per i contratti intervenuti nell’ambito dei c.d.
contratti d’area o patti territoriali.

Nel d.l. è anche contemplato che l’efficacia dei contratti di co.co.co.
pendenti alla data di entrata in vigore della “Riforma” (24/10/2003), e che
– come si ricorderà – sarebbe cessata alla loro naturale scadenza e in
ogni caso non oltre il 23/10/2004, possa essere ulteriormente prorogata,
per effetto di accordi sindacali di transizione al nuovo regime (i
contratti di inserimento, come detto), per un termine massimo di 24 mesi,
sempre a decorrere dal 24/10/2003, e dunque fino al 23/10/2005.

In sostanza, la normativa “ante-Riforma”, almeno per quel che riguarda la
“formazione e lavoro” e i vecchi “co.co.co.”, riceve dal d.l. ancora una
sorta di ultrattività (di cui, pertanto, anche le farmacie possono
beneficiare), in attesa naturalmente del funzionamento “a regime” delle
nuove disposizioni.
(s.lucidi)

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