Sediva News del 10 giugno 2004

Una sanatoria ad hoc per i pagamenti contanti di oltre 12.500,00 euro

La mancata apposizione della clausola di “non trasferibilità” su assegni
per importi superiori ad € 12.500,00 (fino a qualche tempo fa, come si
ricorderà, si trattava del famoso limite di 20 milioni), come anche il
trasferimento di denaro contante sempre per tali somme non eseguito per il
tramite degli istituti bancari, comportano una pena pecuniaria che va
dall’1 al 40% dell’ammontare della transazione effettuata.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 20/2/2004, n. 56 (in tema ovviamente di
“anti riciclaggio”), tali violazioni, ove riferite a somme non superiori
ad € 250.000,00, potranno essere sanate versando il 2% (pari cioè al doppio
del minimo – l’1% – previsto dall’art. 16 della L. 689/81) dell’importo
della transazione entro 60 giorni dalla data di contestazione della
violazione.

La sanatoria potrà però essere utilizzata anche per definire infrazioni
commesse prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (14/3/2004),
ma per le quali o non sia stata ancora elevata alcuna contestazione (e
quindi esse siano tuttora “sconosciute” all’Autorità di Vigilanza), ovvero
– pur contestate – siano ancora pendenti i termini per poter effettuare il
versamento, oppure non sia ancora intervenuta sentenza definitiva in
ordine all’eventuale impugnativa del provvedimento sanzionatorio.

In tutte queste ipotesi, tuttavia, il versamento per accedere alla
sanatoria deve essere effettuato entro il 12 luglio p.v.

La notizia ci pare meritevole di attenzione, perché sono frequenti i casi
in cui (diciamo, fino a ieri) taluno ha denunciato – anche nella
contabilità della farmacia – pagamenti in contanti superiori a € 12.500,00,
cosicché converrà che costoro valutino attentamente l’opportunità di
“sanare” queste operazioni pagando soltanto il 2% dell’importo oggetto
della transazione, “assicurandosi” così contro il rischio di vedersi
contestare la violazione ed irrogare sanzioni magari ben più cospicue.

(g.bacigalupo)

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