Sediva News del 18 maggio 2004
“Ultrattività” del condono sugli omessi o tardivi versamenti delle imposte
fino al 31/12/2003
È noto che la legge sul “condono” ha subito numerosi interventi legislativi
(anche d’urgenza) diretti a prorogare i termini per aderirvi.
Da ultimo, con la legge Finanziaria 2004 è stata data la possibilità – tra
le altre – di sanare l’omesso o il ritardato versamento delle imposte e/o
delle ritenute dovute sino al 31/12/2003 mediante il loro versamento entro
il 16 aprile 2004 senza le prescritte sanzioni, prevedendo altresì
l’operatività della sanatoria anche nell’ipotesi in cui le imposte e/o le
ritenute risultassero iscritte in ruoli entro il I gennaio 2004, a
condizione tuttavia che il relativo importo fosse pagato alla data di
scadenza prevista nella cartella riportante quel ruolo.
Senonchè, con una risoluzione del 13/05/2004, l’Agenzia delle Entrate ha
ora precisato che tale ultima previsione consente in realtà ai contribuenti
di beneficiare della sanatoria – sempre mediante pagamento della relativa
cartella alla sua scadenza – anche per i ruoli emessi dal 23 febbraio al 31
dicembre 2003 (esclusivamente riferiti, si ribadisce, all’omissione o al
ritardato versamento di imposte e ritenute dovute fino al 31/12/2003), ma
notificati dopo il 16/04/2004 (data di scadenza del versamento del
condono).
Ad esempio, una cartella di pagamento notificata dopo il 16 aprile 2004, e
recante l’iscrizione di un ruolo emesso nel periodo sopra indicato
(rilevabile dalla lettura della cartella stessa) e quindi avente ad oggetto
le imposte e le ritenute non versate o versate in ritardo per periodi
d’imposta pregressi (e comunque fino al 31/12/2003), va pagata
esclusivamente per le somme riferite alle imposte e agli interessi e non
alle sanzioni.
Giova tuttavia precisare che resta imprescindibile trasmettere per via
telematica entro il 31/5/2004 l’apposita dichiarazione integrativa,
indicando nello specifico prospetto le imposte o le ritenute dovute per
ciascun periodo d’imposta, salvo poi effettuare i versamenti degli importi
dovuti entro la data di scadenza della cartella che li richiederà.
Sarà dunque opportuno, appunto entro il precisato termine del 31/05/2004,
far esaminare dai propri professionisti di fiducia le singole posizioni con
riguardo ai versamenti delle imposte dovute in dipendenza dei Mod. Unici
precedentemente trasmessi, perché, come si è visto, si potrà nel concreto
usufruire della sanatoria anche… a tempo scaduto.
Insomma, potrebbe essere il caso di approfittarne.
(s.lucidi)
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