Sediva News del 17 maggio 2004

Utilizzo del credito d’imposta derivante dall’acquisto di una (seconda)
prima casa

L’art. 7 della legge 488 del 23/12/1998 prevede, come noto, l’attribuzione
di un credito d’imposta ai contribuenti che acquistano una (seconda) prima
casa (e, perché un’unità immobiliare si possa considerare tale, occorre
rispettare certe condizioni che ben conosciamo) entro un anno dalla vendita
della (prima) prima casa, per la quale, cioè, costoro abbiano fruito – al
momento dell’acquisto – delle aliquote ridotte dell’imposta di registro o
dell’Iva.

L’Agenzia delle entrate ha ora chiarito che l’utilizzo di tale credito
d’imposta (che non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di
registro dovuta per l’acquisto agevolato della nuova prima casa) può essere
effettuato sia in compensazione del versamento dell’imposta dovuta
sull’acquisto stesso, che anche del versamento dell’Irpef eventualmente
dovuta ad altro titolo; e però la scelta tra i due modi di compensazione –
e questa precisazione era importante – non deve essere necessariamente
dichiarata nel rogito notarile.

(s.lucidi)

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