Sediva News del 05 maggio 2004

L’ingresso nella “vecchia” Europa dei lavoratori dei “nuovi” 10 Stati
membri

Le norme comunitarie sull’accesso all’impiego (Reg. CEE del 1968) saranno
immediatamente applicabili, ai fini dell’ingresso nel nostro mercato del
lavoro, per i soli lavoratori cittadini di Malta e Cipro, perché per gli
altri otto nuovi Stati membri dell’Unione Europea (Ungheria, Estonia,
Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e
Slovenia) saranno interamente e definitivamente operative soltanto al
compimento di due anni dalla loro entrata in Europa, e dunque dal I maggio
2006.

Lo stabilisce, in conformità alle intese raggiunte con gli altri “vecchi”
Stati membri, il D.P.C.M. 2404 (in G.U. n. 102 del 3/5/2004), che infatti,
appunto per motivi di lavoro subordinato, ammette in Italia i lavoratori
cittadini di quegli otto Stati – per l’anno 2004 – limitatamente alla quota
massima di 20.000 unità, in aggiunta naturalmente a quelli già ammessi fino
al 30/04/2004.

Sull’argomento è anche intervenuta una circolare del Ministero del Lavoro
(n.14 del 28/04/04) che ha impartito le direttive necessarie a
regolamentare questo contenuto accesso dei cittadini degli otto Paesi,
prevedendo procedure diverse secondo le caratteristiche dei lavoratori.

Ed esattamente:

– cittadini che intendono oggi entrare nel mercato del lavoro italiano per
rapporti di lavoro subordinato: il datore di lavoro che vuole procedere
alla loro assunzione deve richiedere l’autorizzazione al lavoro degli
interessati, presentando regolare domanda alla Direzione provinciale del
lavoro (completa delle generalità del richiedente e del lavoratore
richiesto e contenente l’indicazione delle condizioni lavorative
offerte), allegandovi comunque il contratto di lavoro redatto su apposito
modello; i lavoratori così autorizzati (ed in possesso della carta di
soggiorno rilasciata dalla Questura) avranno libero accesso al mercato
del lavoro (al pari, cioè, di tutti gli altri cittadini comunitari) dopo
un periodo di lavoro ininterrotto di almeno un anno;
– lavoratori subordinati (sempre di quegli otto Paesi) occupati legalmente
in Italia al I maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano da
almeno 12 mesi: costoro (che non dovrebbero essere per la verità in
numero elevatissimo, perché la recente sanatoria ha in molti casi
prodotto effetto nel concreto da meno di un anno) possono godere di
libera circolazione nel nostro mercato del lavoro esattamente come, ad
esempio, i cittadini francesi o tedeschi;
– cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio di un’attività di
lavoro autonomo: per loro il godimento della libera circolazione, ai
fini dell’accesso al mercato del lavoro autonomo, è invece immediato, e
pertanto si applicano sin da oggi le procedure di accesso all’impiego
autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.

La circolare precisa anche che l’instaurazione (come le eventuali
variazioni e/o la cessazione) del nuovo rapporto di lavoro deve essere
comunicata dal datore di lavoro, entro i termini previsti, all’Inps e
all’Inail, nonché, entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego.

Infine, chi intende assumere cittadini degli otto nuovi Stati membri in
possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, dovranno anch’essi
presentare la relativa richiesta di autorizzazione al lavoro.

(gio.bacigalupo)

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