Sediva News del 22 aprile 2004

Il riassorbimento “in numero” di una sede soprannumeraria – QUESITO

Sono titolare di una farmacia urbana in un centro di poco più di 20.000
abitanti, che annovera al momento quattro farmacie nel capoluogo ed una
quinta in una frazione di 600 abitanti.
Il Comune sembra ora intenzionato a proporre alla Regione (la revisione
della pianta organica è imminente) l’istituzione di un’altra farmacia con
il criterio demografico, perché lo ritiene consentito dal recente
incremento della popolazione (di quasi 3.000 abitanti, tutti nel
capoluogo), e volendo escludere, dal numero delle farmacie da prendere in
considerazione a questo fine, proprio la sede rurale.
In realtà, il quartiere ad ovest del capoluogo è sprovvisto di farmacie,
perchè l’aumento degli abitanti si è registrato appunto in quella zona,
dove però sarebbe interessato a trasferirsi il titolare della farmacia
rurale (che ne ha fatto domanda da tempo).
Vorremmo un Vostro parere.

La vicenda, se è stata da noi ben compresa, non sembra particolarmente
complessa, nonostante qualche dubbio derivante dalla formulazione del
quesito.

Ci pare, però, che la Regione, quali che siano le istanze della ASL e/o del
Comune, non possa affatto istituire una sesta sede, perchè, da un lato, le
attuali cinque farmacie – a meno che i “resti” della popolazione eccedenti
i 20.000 non siano più di 1.999 – sono perfettamente in linea con il
criterio demografico (20.000 : 4.000 = 5 farmacie), e, dall’altro, ove
anche l’odierna sede rurale fosse stata a suo tempo istituita con il
criterio della distanza (come del resto è probabile sia avvenuto, perché il
secondo comma del “vecchio” art. 104 TU.LL.SS. prevedeva l’istituzione di
sedi rurali soltanto con il ricorso a tale criterio), essa deve oggi essere
fatalmente “riassorbita del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione” (così il secondo comma del “nuovo”
art. 104, come riscritto dall’art. 2 della L. 362/91), e dunque diventare
anch’essa una sede “in numero”, senza peraltro la possibilità di istituirne
un’altra “in deroga” (al criterio demografico), perché la popolazione del
comune è superiore a 12.500 abitanti.

Questo non vuol dire, tuttavia, che non si possa parimenti provvedere ai
bisogni (cui Lei fa cenno) del quartiere ovest del capoluogo, perché c’è
sempre la possibilità di trasferirvi (per “decentramento”, ex art. 5, L.
362/91) una delle quattro sedi urbane, o, addirittura, la stessa farmacia
rurale, diventata infatti “in numero”, come appena detto, e quindi (quale
sede potenzialmente “convertibile” in urbana) perfettamente “idonea”
anch’essa, al pari delle altre quattro, ad essere “decentrata” in quel
quartiere, così accogliendo anche, nel contempo, l’istanza del titolare
“rurale” (quest’ultima soluzione, naturalmente , postula che i bisogni del
quartiere ovest del capoluogo siano ritenuti dalla Regione prevalenti
rispetto a quelli della popolazione della frazione in cui attualmente la
sede rurale è ubicata, come lascerebbe comunque pensare l’esiguo numero
degli abitanti ivi residenti).

Come si vede, i rimedi di cui la Regione dispone oggi in sede di revisione
della pianta organica sono bensì (numericamente) scarsi, ma quantomai
univoci e però del tutto sufficienti, almeno così ci pare, a soddisfare sia
gli interessi pubblici che, una volta tanto , anche quelli privati.

(g.bacigalupo)

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