Sediva News del 3 aprile 2004
La restituzione al Fisco del “bonus” investimenti.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora una volta sull’indebito
utilizzo del bonus investimenti (previsto dall’art. 8 della l. 388/2000 per
le “aree depresse”) operato nel periodo di sospensione (13/11/02-
09/04/03), chiarendo con due Risoluzioni (n. 52/E e n. 53/E del 26/03/04)
che il suo ammontare può essere restituito al Fisco con l’aggiunta dei soli
interessi del 3% (senza dunque l’irrogazione di alcuna sanzione),
beneficiando così di una delle recenti sanatorie tributarie, ed eseguendo
pertanto il pagamento comunque entro il prossimo 16 aprile (in unica
soluzione, ovvero come prima rata di rimborso del bonus).
A questa conclusione l’Amministrazione finanziaria è sostanzialmente giunta
richiamandosi alla precedente propria Ris. n. 18/E (del 25/03/03) che aveva
espressamente assimilato l’indebita compensazione effettuata dal
contribuente con il Mod. F24 (proprio quanto in pratica è avvenuto in
questo caso) all’omesso versamento tout court di imposte dovute.
(m.lucidi)
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