Sediva News del 24 marzo 2004

sulla “reperibilità” del dipendente nelle visite fiscali a domicilio

Come è noto, i Contratti collettivi di lavoro impongono al dipendente di
comunicare l’assenza per malattia non oltre l’inizio dell’orario di lavoro
del giorno in cui essa è insorta, e di inviare al datore di lavoro, per
raccomandata, il certificato medico entro cinque giorni.

Inoltre, ai fini di una visita fiscale, il lavoratore deve essere
reperibile, essere cioè presente nel suo domicilio (quello reso noto
all’Azienda) durante certe fasce orarie (10.00–12.00/17.00-19.00), salvo un
giustificato motivo della sua eventuale assenza, che egli può però
comprovare soltanto con la necessità di recarsi dal proprio medico curante
per una visita ambulatoriale.

In pratica, il dipendente deve dimostrare che la visita medica – urgente ed
indifferibile – non poteva essere effettuata che durante le dette fasce
orarie di reperibilità.

Questi principi vengono riaffermati in una lucida sentenza della Cassazione
(Sez.lavoro, n. 4247 del 2/03/04).

Vale la pena ricordare al riguardo che, in assenza di quel giustificato
motivo (e/o della sua dimostrazione), il lavoratore perde il diritto
all’intero trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia e
alla metà per i restanti giorni di durata dell’infermità (d.l. 463/83,
convertito con la l. n. 638/83).
(gio.bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!