03/2/2004

La detraibilità dei mutui ipotecari.

In caso di accensione di un mutuo ipotecario per l’acquisto
dell’abitazione principale, e semprechè il relativo contratto sia
stipulato non oltre un anno dall’acquisto dell’immobile, gli interessi
passivi pagati nell’anno costituiscono “oneri detraibili” dalle imposte
dovute dall’acquirente per l’anno stesso, ma nei limiti del 19% del loro
ammontare e con il “tetto” massimo di euro 3.615,20.
Sono tuttavia, anch’esse, degli “oneri detraibili” le spese accessorie al
mutuo, come l’onorario del notaio (occorre naturalmente una sua parcella)
e le spese per l’estinzione e la cancellazione dell’ipoteca: anche qui,
però, la detrazione riguarda il 19% dell’onere pagato (vale cioè ancora
una volta il criterio di “cassa”), e il “tetto” è costituito sempre da euro
3.615,20 (quindi, in pratica, gli interessi e gli oneri accessori
convergono sotto lo stesso “tetto”…).
f.lucidi

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