26/1/2004
Il condono edilizio e l’ Ici
E’ stabilito, come sappiamo, che sui fabbricati condonati è dovuta l’ici
(con decorrenza da gennaio 2003) nella misura di € 2,00 per ogni metro
quadrato condonato, da versare in due rate scadenti rispettivamente il 30
giugno e il 20 dicembre 2004.
Per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2003, l’imposta sembrerebbe dovuta
con i medesimi criteri, anche se i Comuni si sono riservati sull’argomento
successive puntualizzazioni.
Ricordiamo, però, che le leggi regionali devono disciplinare le modalità
attuative del condono, per cui le Regioni contrarie a questa sanatoria
stanno predisponendo norme che vorrebbero, nel concreto, bloccare la
possibilità di accedervi.
In ogni caso, la scadenza del condono edilizio – che, giova ribadirlo, può
riguardare soltanto le violazioni commesse fino al 31/3/03 – è fissata per
il 31 marzo 2004.
Sempre a proposito del condono edilizio, infine, rendiamo noto che
l’Agenzia delle Entrate ha appena istituito il codice tributo 3910 per il
pagamento dell’oblazione, da versare naturalmente con il solito modello
F24; il codice deve essere riportato nella sezione “ici e altri tributi
locali”, indicando il codice catastale del Comune nello spazio “codice
ente/comune” (ad esempio, per Roma il codice catastale è H501, che è poi
quello presente nel codice fiscale di tutti i cittadini nati nel comune di
Roma) e, nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il
versamento e dunque il 2004 per la prima rata. Gli oneri concessori,
invece, devono essere versati alla tesoreria del Comune di competenza.
(f.lucidi)