15.01.2004
Il Ministero del Welfare sulle collaborazioni coordinate e continuative
Il Ministero del Lavoro ha dunque emanato l’attesa circolare (n. 1/2004
dell’8/01/2004) interpretativa delle disposizioni sulle collaborazioni
coordinate e continuative contenute nella “Riforma-Biagi” e, segnatamente,
nel decreto delegato n. 276/03, che ne costituisce il terzo segmento
normativo (ulteriori circolari ministeriali, beninteso, interverranno ben
presto anche sulle altre nuove tipologie di lavoro).
Il Ministero ha avuto in primo luogo cura di confermare quanto peraltro
anche da noi anticipato a suo tempo: la “Riforma”, cioè, non ha affatto
soppresso dal nostro ordinamento la “vecchia” tipologia delle
“collaborazioni coordinate e continuative” (che infatti continua ad
applicarsi per le professioni intellettuali, per i componenti di organi di
amministrazione e controllo delle società, per i pensionati di vecchiaia,
per i partecipanti a collegi o commissioni, per le prestazioni rese nei
confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche), ma ha
voluto aggiungervene un’altra, del tutto nuova e diversa dalla “vecchia”,
caratterizzata dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
del collaboratore (e per la quale , esattamente , la circolare parla di
co.co.co. nella “modalità” a progetto), allo scopo precipuo di impedire
l’utilizzo improprio o fraudolento di tali rapporti.
La circolare si premura infatti di definire i requisiti qualificanti la
collaborazione a progetto, che, come peraltro è noto, sono l’autonomia del
collaboratore e la coordinazione delle prestazioni con il committente.
Quanto, in particolare, all’autonomia del collaboratore, il Ministero
precisa che questi deve gestire il progetto (che è un’attività produttiva
ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato
finale) in funzione del solo risultato, indipendentemente perciò dalla
durata delle prestazioni necessarie a raggiungerlo, talché i tempi di
lavoro e le relative modalità sono totalmente rimesse alle scelte del
collaboratore (il che suscita, francamente, qualche perplessità, anche
perché tutto questo nel decreto delegato non c’è) , pur se, come detto, le
prestazioni devono comunque essere coordinate con le esigenze
dell’organizzazione del committente.
Inoltre, è opportuno, ma non obbligatorio, che il contratto sia stipulato
in forma scritta, giacché questo costituisce la prova del tipo di rapporto
instaurato; esso può essere comunque rinnovato, avendo tuttavia cura che
nell’eventuale rinnovo non possa essere ravvisato un comportamento elusivo
della legge.
Nell’ipotesi di malattia del collaboratore, il rapporto si sospende, ma la
durata del contratto non viene prorogata di pari periodo, ed il committente
può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un tempo
superiore ad 1/6 della durata complessiva del contratto.
Nel caso di gravidanza, invece, la durata del rapporto è prorogata di
diritto di 180 giorni, salvo che il contratto non disponga un termine più
lungo , perciò più favorevole al collaboratore.
È previsto anche che quest’ultimo possa svolgere prestazioni con modalità a
progetto a favore di più committenti.
Infine, il Ministero ribadisce che le (“vecchie”) collaborazioni
coordinate e continuative in essere alla data di entrata in vigore della
“Riforma-Biagi” (e che ovviamente non rientrino tra quelle sopravvissute e
ricordate poco fa) conservano efficacia sino alla naturale loro scadenza,
ma non oltre il 23 ottobre 2004.
Anche sulle prestazioni occasionali, per la verità, la circolare dice
qualcosa, ma soltanto per ribadire sostanzialmente quanto già era chiaro
dai testi legislativi, e cioè che esse – nell’arco di un anno e nei
confronti dello stesso committente – non possono durare più di trenta
giorni, né essere retribuite con più di 5.000,00 euro, perché, ove si
oltrepassi l’uno e/o l’altro dei due limiti, scatta, tra l’altro, anche
l’obbligo del pagamento dei contributi Inps.
Il Ministero avverte però anche che occorre verificare caso per caso il
tipo di rapporto nel concreto instaurato con il committente, perché, ove
esso possa rientrare, per le caratteristiche delle prestazioni espletate
dal lavoratore, in una vera collaborazione coordinata e continuativa, sia
pure “a carattere occasionale”, il contributo Inps diventa anche in tal
caso dovuto, ancorché non sia necessario in questa evenienza riferirsi ad
un progetto.
Come si vede, i rapporti di lavoro occasionale sono diventati figure molto
delicate, delle quali sarà bene dunque avvalersi soltanto quando si sia
davvero certi di poter osservare ambedue i limiti sopra ricordati.
(Studio Associato)