14/01/2004
Finanziaria 2004: l’estensione del condono al 2002
Come era ampiamente nelle previsioni, la legge ha allargato anche al
periodo di imposta 2002 la facoltà di avvalersi della definizione dei
rapporti con l’amministrazione finanziaria usufruendo perciò dei vari tipi
di condono (“tombale”, “concordato”, “dichiarazione integrativa semplice”).
Per la determinazione dell’importo da versare valgono le regole già
applicate in precedenza e dunque, nell’ipotesi in cui il contribuente
risulti congruo e coerente rispetto agli studi di settore o ai parametri,
egli potrà limitarsi a versare: a) € 500,00, per usufruire del “condono
tombale” ai fini sia delle imposte dirette che dell’Iva (€ 700,00, se
invece il contribuente è congruo ma non coerente) ; b) € 300,00, per il
“concordato” ( € 600,00, se congruo ma non coerente); c) l’importo,
infine, corrispondente alle imposte calcolate sul maggior imponibile nel
caso di “dichiarazione integrativa semplice” (con un minimo di € 300,00),
ma avvalendosi comunque della franchigia del 50% del maggior reddito
“integrato”.
Diversamente dal passato, però, chi ha già usufruito del “condono tombale”
non ha ora l’obbligo di avvalersene anche per il 2002 (secondo il
principio, cioè, per cui il condono deve riguardare tutti gli anni di
imposta per i quali non sia intervenuta la decadenza dell’azione
accertatrice del Fisco); e invece, chi non ha presentato per gli anni
precedenti il “condono tombale”, ma intende avvalersene per il 2002,
dovrà obbligatoriamente versare le somme dovute anche per gli anni dal 1997
al 2001 per le imposte dirette e dal 1998 al 2001 per l’Iva.
Il “condono tombale” per il 2002 consentirà in ogni caso di regolarizzare
le scritture contabili, rettificando le poste di bilancio (iscritte per
valori diversi da quelli effettivi) in aumento o in diminuzione, ma nel
primo caso sarà dovuta un’imposta sostitutiva pari al 6% dell’importo
“integrato”.
Tutti i termini per il versamento delle somme dovute sono stati comunque
prorogati al 16 marzo 2004.
(Studio Associato)