19.12.03
La soppressione del concorso per farmacia e l’idoneità – QUESITO
Considerata l’abolizione del concorso per l’assegnazione delle farmacie,
vorrei sapere che fine ha fatto, secondo voi, la famosa “idoneità”,
necessaria (senza i due anni di pratica) per poter acquistare una farmacia.
Come si è avuto già occasione di illustrare, dal 2 ottobre 2003 (data di
entrata in vigore del “maxi decreto-legge”, poi convertito dalla legge
326/03) il concorso per sedi farmaceutiche è soppresso, e da allora le sedi
(vacanti o di nuova istituzione) si assegnano – “salvo diversa disciplina
regionale”, recita l’art. 48, comma 29, del testo definitivo del
provvedimento – “mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei
farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale,
per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni”.
Come si vede, pertanto, l’idoneità come tale è pienamente sopravvissuta
all’epocale rivoluzione sancita da questa norma di legge (introdotta quasi
furtivamente in un provvedimento destinato, nelle sue linee generali, a ben
altre finalità), perché da quel “concorso unico regionale” (come del resto
anche dal soppresso concorso per sedi farmaceutiche) scaturiranno –
all’esito degli “esami” – farmacisti idonei e farmacisti non idonei, e
dunque i primi (quelli, cioè, “utilmente graduati”, come si suol dire)
avranno sia il diritto di essere eventualmente interpellati nello
scorrimento della graduatoria (all’interno del quadriennio di efficacia di
quest’ultima) e sia il titolo (proprio l’idoneità) per rendersi acquirente
di una farmacia senza dover compiere il biennio di pratica professionale
(prescritto in via alternativa appunto all’idoneità).
Tutto questo, beninteso, se le Regioni non vorranno disporre diversamente.