01/12/2003
Rifacciamo il punto sulle sanzioni per gli scontrini
Il “maxi decreto-legge” n. 269/2003 è stato ormai convertito in legge ed
introduce novità importanti anche nel “mondo” dei famigerati
scontrini.
Due di queste sono state già anticipate nella
href=”news.jsp?pos=429″>Sediva News del 7/10/2003 e qui dobbiamo
cogliere l’occasione per confermarle vista l’odierna definitività della
norma.
Ora, la prima consiste nella soppressione delle sanzioni a carico del
cliente trovato sprovvisto del documento fiscale all’uscita dell’esercizio
e pertanto non sono più dovute nemmeno le sanzioni relative alle violazioni
commesse precedentemente, anche se irrogate con provvedimento definitivo,
fatto salvo il caso in cui si sia provveduto al pagamento anteriormente al
2/10/2003 (data di entrata in vigore del d.l.).
La seconda novità riguarda la sospensione dell’obbligo di emettere lo
scontrino fiscale (e/o la ricevuta fiscale per le altre attività) per
coloro che aderiranno al “concordato preventivo” per il biennio 2003/2004,
fermo tuttavia l’obbligo di rilasciarlo nel caso in cui il cliente ne
faccia specifica richiesta, allo scopo, ad esempio, di conseguire la
detrazione fiscale sull’acquisto di farmaci.
In tale evenienza, la sospensione opera a partire dal momento in cui si
presenta la comunicazione di adesione al concordato stesso.
Ma c’è anche una terza novità, introdotta in sede di conversione in legge
del provvedimento e consiste nell’innalzamento della sanzione a carico del
farmacista dal (vecchio) 100% al (nuovo) 150% (con un minimo che è però
rimasto fermo a 516 euro) per la mancata emissione di scontrini, ovvero
per l’emissione con importi inferiori a quelli reali, percentuale che, è
noto, si calcola sull’Iva contenuta nel prezzo di vendita.
Una ragione di più, dunque, per un’estrema puntualità e precisione nella
battuta dello scontrino definitivo specie con riguardo agli incassi delle
distinte contabili riepilogative per i farmaci dispensati agli assistiti
dal SSN, che non sono infatti delle fatture, e pertanto il relativo
“megacorrispettivo” soggiace anch’esso, come sappiamo, all’obbligo di
emissione dello scontrino, seppure al momento della percezione della
somma.
Ritardare o non effettuare tale adempimento può costare insomma molto caro:
ad esempio, una distinta mensile pari a 60.000,00 euro, infatti, contiene
un’Iva mediamente di circa 5.500,00 euro, e la sanzione in questo caso
sarebbe pari a 8.250,00 euro (il 150% di 5.500,00 euro).
Perciò, massima diligenza e tempestività.
Vogliamo pero’ approfittare del tema oggi trattato per ricordare anche che
una recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha ribadito che nei
locali di vendita non possono essere detenuti, ad alcun titolo,
registratori di cassa privi del ben noto sigillo fiscale apposto da tecnici
autorizzati, e che la violazione di tale divieto comporta sia la sanzione
pecunaria da un minimo di 1.032,00 euro ad un massimo di 4.131,00 euro, e
sia la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività
per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.