25.11.2003

“Ganasce fiscali” e ipoteche per i contribuenti morosi – QUESITO

Ho sentito parlare spesso, soprattutto di recente, di un “fermo
amministrativo” per le autovetture e addirittura dell’ ipoteca sugli
immobili in caso di mancato pagamento di somme iscritte a ruolo
dall’esattoria.
Vorrei qualche chiarimento e sapere anche se è possibile rateizzare
eventualmente il pagamento della cartella.

Il mancato pagamento di un debito iscritto a ruolo entro 60 giorni dalla
notifica della cartella di pagamento comporta automaticamente l’attivazione
da parte del Concessionario per la Riscossione della procedura di
esecuzione forzata attraverso l’espropriazione dei beni personali.
L’inutile decorso di quei 60 giorni, infatti, costituisce il titolo per
iniziare le procedure di espropriazione , che tuttavia devono essere
avviate entro un anno dalla notifica della cartella, trascorso il quale,
infatti, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un
apposito ulteriore avviso.
Nell’ambito di questa procedura, il Concessionario per la riscossione dei
tributi ha la facoltà di disporre il “fermo” dei beni mobili del debitore
(ad esempio auto e natanti), iscrivendo il provvedimento nei registri
mobiliari ed imponendo così il blocco della loro circolazione (le c.d.
“ganasce fiscali”).
Il Concessionario ha altresì la possibilità di iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati se l’ammontare complessivo del
credito per cui si procede supera complessivamente € 1.549,38 (le vecchie
lire 3.000.000), che è un importo ingiustificatamente troppo basso e mai
aggiornato.
Si tratta , come è agevole comprendere, di misure riduttive della capacità
dispositiva dei beni del debitore , tanto da indurlo all’adempimento
spontaneo dell’ obbligazione tributaria, ovvero della formazione di una
garanzia su un bene in grado di assicurare comunque al creditore, in
astratto, la soddisfazione in via primaria del credito.
Quanto alla possibilità della rateazione del debito, questa può essere
concessa per temporanee obiettive difficoltà del debitore, ma soltanto
dall’Ufficio fiscale che ha provveduto all’iscrizione a ruolo, fermo però
in ogni caso l’obbligo del debitore dell’accensione di una polizza
fideiussoria assicurativa o bancaria quando l’importo dovuto sia superiore
ad € 25.822,84.

p.liguori

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