20/11/2003
Gli associati di lavoro e la contribuzione Inps – QUESITO
Nella mia farmacia prestano oggi attività lavorativa, in qualità di
associati, due collaboratori, uno dei quali è un farmacista regolarmente
iscritto all’Ordine, mentre l’altro si occupa della contabilità interna
dell’esercizio (bolle, fatture, scadenzario, banche, ecc…).
Mi pare che le novità del prossimo anno riguardanti questi rapporti siano
numerose ed importanti.
Vorrei sapere come organizzarmi per evitare un aggravio dei costi nel
rispetto però delle nuove norme di legge.
Nella mia farmacia prestano oggi attività lavorativa, in qualità di
associati, due collaboratori, uno dei quali è un farmacista regolarmente
iscritto all’Ordine, mentre l’altro si occupa della contabilità interna
dell’esercizio (bolle, fatture, scadenzario, banche, ecc…).
Mi pare che le novità del prossimo anno riguardanti questi rapporti siano
numerose ed importanti.
Vorrei sapere come organizzarmi per evitare un aggravio dei costi nel
rispetto però delle nuove norme di legge.
Stiamo dunque parlando di un modo di organizzare il lavoro molto diffuso
nelle imprese, e specie nelle farmacie dove assai spesso si ricorre proprio
all’associazione in partecipazione con apporto di lavoro per disciplinare,
in particolare, le prestazioni nell’esercizio di uno o più farmacisti
collaboratori, quando, beninteso, costoro non siano inquadrabili, per le
modalità in cui il lavoro è nel concreto da loro svolto, nel CCNL di
categoria.
Non è questa naturalmente la sede per un’illustrazione particolareggiata
di questo contratto (disciplinato dagli artt. 2549 e segg. del codice
civile), anche perchè sono abbastanza conosciuti (appunto per la sua grande
diffusione) i principi su cui esso si fonda ed è noto, in particolare, che
l’associato di lavoro deve partecipare agli utili netti
dell’esercizio, perché così sancito dall’art. 2102 c.c., ma può
anche partecipare alle perdite se il contratto – ma è proprio
quanto accade normalmente – non dispone diversamente.
Ora, il grande feeling che notoriamente ha sempre caratterizzato il
rapporto tra l’impresa e questa tipologia sta soprattutto nell’assoluta
assenza in essa – sino ad ora – di oneri previdenziali (quelli
assicurativi, invece, sono stati estesi anche agli associati di lavoro da
una sentenza della Corte Costituzionale del 1992), oneri al contrario
sempre molto consistenti nel lavoro subordinato (e però, proprio l’assenza
di gravami previdenziali ha consentito assai spesso all’impresa-associante
di riconoscere al lavoratore-associato compensi complessivamente ben più
remunerativi delle retribuzioni sindacali, finendo così per soddisfare in
pratica le esigenze di ambedue le parti).
Senonchè, questo feeling – per gli associati non iscritti ad Albi
professionali – è destinato ora ad affievolirsi, perché dall’1/1/2004 il
“maxi decreto-legge” (quello collegato alla Finanziaria 2004 e che ieri è
stato convertito definitivamente in legge dalla Camera) prevede
l’iscrizione di tutti gli associati di lavoro (non professionisti) in
un’apposita gestione previdenziale presso l’Inps, che è bensì diversa da
quella istituita da tempo per i co.co.co. (la famosa “gestione separata”),
ma a questa è sostanzialmente assimilata, considerato che i contributi
saranno dovuti, per gli associati di lavoro come per i co.co.co, nella
stessa misura prevista per i commercianti (pari cioè, dapprima, al 17,39%,
per poi aumentare dello 0,20% ogni anno, fino a raggiungere il tetto finale
del 19%), e saranno a carico dell’impresa associante per il 55%, e del
lavoratore-associato per il residuo 45% (sarà però l’impresa a dover
provvedere materialmente al versamento dei contributi via via che erogherà,
anche in via di acconto, compensi all’associato).
L’iscrizione dell’associato di lavoro (non farmacista) a questa apposita
gestione previdenziale è a cura dello stesso interessato e deve essere
operata, per tutti i contratti in essere, entro il 31/03/2004, ovvero, per
quelli stipulati successivamente a tale data, contestualmente all’inizio
dell’efficacia del rapporto.
Tornando al Suo caso, dunque, il rapporto in atto con l’associato-
farmacista potrà continuare il suo svolgimento naturale senza alcuna
novità, e quindi senza formalità a carico Suo o dell’associato, mentre al
rapporto con l’altro associato (che non riteniamo trattarsi di un
ragioniere professionista) dovranno applicarsi le nuove disposizioni ora
illustrate, che pertanto dovranno osservare ovviamente anche tutti gli
altri titolari di farmacia che intendano perpetuare l’efficacia di
associazioni di lavoro attualmente in atto, o stipularne di nuove, con
lavoratori non farmacisti.
E’ doveroso infine avvertire che il decreto delegato n. 276/03 (il terzo
segmento della riforma del lavoro, la c.d. “riforma-Biagi”) prevede che,
laddove il contratto di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro non assicuri all’associato un’effettiva partecipazione agli utili
e/o un compenso adeguato alle normali retribuzione previste dalla
contrattazione collettiva per quel tipo di mansioni e/o attribuzioni, il
rapporto si “converte” – dal punto di vista normativo, retributivo e
contributivo – in un vero e proprio lavoro subordinato; e che la
conseguenza è sostanzialmente la stessa anche quando il contratto – avuto
riguardo al contenuto e alle modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative dell’apparente associato – risulti nel concreto simulato
perchè tendente in realtà a mascherare un rapporto di lavoro dipendente
(e dai controlli degli organi di vigilanza, sempre più frequenti negli
ultimi tempi, non è certo impossibile che la simulazione possa
emergere davvero…).