05/11/2003
Ancora sulla donazione e l’impresa familiare – QUESITO
Ho letto qualche giorno fa sulla Vostra Rubrica di news la risposta ad un
quesito; io mi trovo nelle stesse condizioni di quel collega che intende
donare la farmacia al figlio collaboratore dell’impresa familiare, con la
differenza che nel mio caso partecipa ad essa anche mia moglie.
Vorrei sapere come procedere correttamente a liquidare anche i suoi
diritti, anche perché forse lei non accetterebbe una finta liquidazione o
qualcosa di simile (Vi prego di considerare che mia moglie lavora da oltre
quindici anni in farmacia).
Il quesito (e la relativa risposta) cui Lei si riferisce è sicuramente
quello riportato nella Sediva News del 27/10/2003, che qui dobbiamo
semplicemente tentare di completare con riguardo al Suo caso specifico.
Dunque, anche Sua moglie ha il diritto di vedersi riconoscere quanto
maturato sia nel corso dell’impresa familiare, che in connessione con la
sua cessazione, la quale infatti conseguirà direttamente alla donazione
dell’esercizio a Suo figlio (anche se regna tuttora l’incertezza sul
trattamento fiscale della somma attribuita ad un collaboratore familiare a
titolo di incrementi aziendali, perché manca ancor oggi un’esplicita
pronuncia al riguardo sia da parte della Cassazione, che anche dell’Agenzia
delle Entrate: sul punto, v. Sediva News del 24/06/2003).
Certo, una delle possibili soluzioni, la più ovvia, è quella di
corrispondere materialmente l’importo maturato dal collaboratore a quei
titoli, magari secondo tempi e modi di pagamento il più possibile
compatibili con le esigenze finanziarie delle parti in causa.
Ma un’altra, altrettanto concreta e però forse di miglior utilità per
tutti, potrebbe essere quella di imporre al figlio/donatario un “onere
modale” (che, lo ricordiamo, rappresenta un “peso” che diminuisce il valore
della liberalità), che magari potrebbe essere addirittura il secondo onere
modale (ove Lei avesse già pensato, poniamo, di gravare la donazione di un
vitalizio a Suo favore e/o della remissione da parte del figlio del credito
vantato verso di Lei sempre in dipendenza dell’impresa familiare: v. ancora
la news del 27/10/2003). Questo (secondo) onere potrebbe consistere nella
costituzione di una (altra) rendita vitalizia, sempre a carico del
donatario, ma questa volta a favore proprio di Sua moglie (che dovrebbe
evidentemente anche lei intervenire nel contratto di donazione sia pure
soltanto a questi fini), ritenendo espressamente tale vitalizio come un
modo convenuto alternativo, ma nel contempo estintivo, delle Sue
obbligazioni pecuniarie verso di lei.
Dal punto di vista fiscale l’importo della rendita vitalizia annualmente
versato a Sua moglie dal figlio sarebbe deducibile da quest’ultimo quale
onere personale (e non quale elemento di costo del bilancio dell’azienda,
anche se non farebbe granchè differenza) ed imponibile in capo alla prima
quale reddito assimilato al lavoro dipendente, e pertanto le partite
fiscali nell’ambito della famiglia finirebbero sostanzialmente per
equivalersi.
Infine, anche tale eventuale (secondo) onere modale ridurrebbe naturalmente
il valore finale della donazione della farmacia per un ammontare pari al
valore fiscale del vitalizio (rendita annua per un certo coefficiente), e
quindi, per Suo figlio, si semplificherebbero ulteriormente le cose al
momento (il più lontano possibile, evidentemente ) dell’apertura della Sua
successione.
(g.bacigalupo-s.lucidi)
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