24/10/2003
Soltanto tre anni per revocare i benefici “prima casa”
Lo ha sancito la Sez. Trib. della Corte di Cassazione, precisando che la
revoca di tali benefici (l’imposta di registro in misura ridotta e le
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e non proporzionale) va
considerato come il recupero non di un carico tributario tout court , ma
di un’imposta complementare, assoggettato dunque al termine di decadenza
triennale previsto dal DPR 131/86.
I tre anni si contano a partire dalla registrazione dell’atto d’acquisto o
dalla data (successiva) in cui si materializzano gli eventi che causano la
decadenza.
Finora, come sappiamo, era ritenuto applicabile il termine prescrizionale
ordinario di dieci anni previsto dal codice civile.