03.10.2003
Le farmacie nel “maxi decreto legge”
Nel “maxi dl” che questa volta, come si è visto, anticipa la Legge
Finanziaria (del 2004), si parla più volte, manco a dirlo, anche di
farmacie (e/o farmaci e/o farmacisti), ed è dunque questo il tema che oggi
vogliamo affrontare, non senza aver avvertito che il testo del d.l. è ormai
noto nella sua interezza, pur se ancora non pubblicato nella G.U.
Sparisce il concorso per sedi farmaceutiche – La novità è clamorosa
(anche se era nell’aria ) ed è sancita dall’art. 22 del provvedimento,
secondo cui: “Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge
(quindi ancor prima, forse, dell’1 gennaio 2004 – ndr), il conferimento
delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati
idonei, risultante da un concorso (che però, ci pare, non è affatto un vero
concorso, o, se lo è, sicuramente non è più un concorso per sedi
farmaceutiche – ndr) unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed
espletato dalla Regione ogni quattro anni”.
Cosicché, una volta approvata questa graduatoria regionale ad efficacia
quadriennale, ogni volta che all’interno del quadriennio si renda vacante
una sede, o se ne istituisca una ex novo, essa dovrà essere assegnata volta
a volta al farmacista che in quel momento risulti collocato al primo posto
(“depennando” via via chi sia precedentemente risultato assegnatario di
altra sede), ovvero, sembra scontato, al farmacista graduato al secondo ove
il primo vi abbia rinunciato, e così via.
La spesa farmaceutica – Gli oneri a carico del SSN per l’assistenza
farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei
pazienti in regime di ricovero ospedaliero, non potranno complessivamente
superare, anche nel 2004, il 16% dell’intera spesa sanitaria.
E, tra le misure di contenimento di questa spesa, è prevista l’istituzione
di una ricetta medica a lettura ottica, contenente anche i codici a barre
identificativi dei medici e delle rispettive ASL di appartenenza; da parte
loro, le farmacie dovranno effettuare quotidianamente la rilevazione ottica
delle ricette spedite ed inviare i dati in via telematica al Ministero
dell’Economia, il quale provvederà ad installare presso le farmacie, a sua
cura e spesa, le apparecchiature necessarie per i collegamenti automatici.
L’Agenzia Italiana del Farmaco – Verrà istituita nel 2004 con compiti
ovviamente inerenti, anche indirettamente, al farmaco, anche se alcune di
quelle attribuzioni sembrano destinate sin d’ora a restare…sulla carta.
Il ripiano dell’eventuale “sforamento” del tetto di spesa – Qui invece il
compito dell’AIF è sicuramente importante, perché spetta proprio
all’Agenzia “procedere in caso di superamento del tetto di spesa” (del
ricordato 16%) a “ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60%
del superamento la quota di spettanza al produttore prevista ecc.” (come
si ricorderà tale “quota” è del 66,65% del prezzo del farmaco). Senonchè,
come era del resto inevitabile, questo ripiano del 60% (il residuo 40% del
“superamento” verrà “spalmato” tra le Regioni) opererà nel concreto con
una maggiorazione dello sconto al SSN da parte delle farmacie, anche se
l’ammontare del maggiore sconto sarà loro riversato (o, più probabilmente ,
anticipato) dalle industrie farmaceutiche (perché, giova ribadirlo, è a
queste ultime che il ripiano deve restare a carico) mediante una
rideterminazione (in aumento, evidentemente) della “quota di spettanza”
della farmacia nei riguardi del produttore corrispondentemente ad una
riduzione della “quota di spettanza” di quest’ultimo.
In sostanza, al di là del giro di parole, in caso di “sforamento” nel 2004
e/o negli anni successivi (da calcolare presumibilmente su tutto il
territorio nazionale e non per singole regioni), l’industria dovrebbe
aumentare lo sconto al farmacista (in conformità alle “ridefinizioni”
dell’Agenzia del Farmaco), e questi riversarlo pari pari al SSN con
l’applicazione di un maggiore sconto sulle forniture agli assistiti.
In ogni caso, le rappresentanze della categoria sapranno intervenire
adeguatamente nelle sedi opportune, come del resto già in passato, per
assicurare alle farmacie la più corretta applicazione della norma e la
“migliore” operatività dei criteri di ripiano dettati dal provvedimento.
Le confezioni dei medicinali – Dal 1° gennaio 2005 (perché il “maxi d.l.”,
come pure la prossima Legge Finanziaria, si occupa anche degli anni
successivi al 2004), esse devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto approvati dall’Agenzia
Italiana del Farmaco.
Lo sconto al SSN – Sempre dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dalle
farmacie al SSN non si applica all’ossigeno terapeutico, né ai farmaci
(specialità o generici) “che abbiano un prezzo corrispondente a quello di
rimborso così come definito dall’art. 9, comma 5, della legge 8 agosto
2002, n. 178” (è il c.d. farmaco di riferimento).
xxx
Beninteso, stiamo pur sempre parlando di un decreto-legge (anche se “maxi”
e di incidenza sulla finanza pubblica), e dunque esso è atteso da grosse
battaglie in sede di conversione, dove pertanto potrà accadere ancora di
tutto.

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