02/10/2003

Il condono edilizio nel “maxi decreto-legge”

La Finanziaria 2003, qualcuno lo ricorderà, fu approvata, poco prima del
Natale 2002, in due tranches: l’una per legge (come dovrebbe essere la
regola) e l’altra per decreto-legge (dove poi furono inserite una
quantità… industriale di norme accortamente “trasferite” dal primo
provvedimento).
Quest’anno la storia si sta ripetendo, anche se con un iter inverso, perché
una buona parte delle disposizioni contenute nella “bozza” originaria della
Finanziaria 2004 sono state nel concreto “anticipate” in un “maxi d.l.”
già approvato e in corso di pubblicazione (e perciò ne è imminente
l’entrata in vigore).
Di tale provvedimento abbiamo letto ampiamente sui giornali in questi
giorni e, in sostanza, ne conosciamo tutti il contenuto, pur se qualche
tema merita di essere approfondito anche in questa Rubrica, iniziando
proprio dal tanto discusso condono edilizio.
Sono dunque sanabili, entro il 30 settembre 2004, le opere ultimate entro
il 31/03/2003, comprese anche le costruzioni realizzate su aree di
proprietà dello Stato (l’area però dovrà essere previamente trasferita a
favore del richiedente).
Sono anche sanabili le costruzioni (interamente) nuove, come pure tutti i
tipi di ristrutturazione edilizia, purché la volumetria abusiva non sia
superiore a 750 metri cubi; e, quanto all’ampliamento di un’unità
immobiliare, esso deve essere contenuto nei limiti del 30% della
costruzione originaria.
Beninteso, sono previste alcune esclusioni, riguardanti soprattutto gli
immobili edificati in zone “ambientali” o “paesaggistiche”, ovvero in
parchi o aree protette.
La sanatoria, comunque, non potrà essere richiesta da chi ha subito
condanne definitive per ricettazione oppure per “mafia” o simile.
Le somme dovute si distinguono in oblazioni ed in oneri concessori.
L’oblazione deve essere versata entro il 31/03/2004, presentando al Comune
un’apposita istanza, con un versamento minimo, per i piccoli abusi, di euro
516,00, elevabili in taluni casi ad euro 1.500,00 o ad euro 3.500,00.
Per le ristrutturazioni e le costruzioni nuove l’oblazione va da euro 60,00
a euro 150,00 al metro quadro.
Sono tuttavia previsti pagamenti rateali con scadenze al 30 giugno e al 30
settembre 2004, pur se, contrariamente alle attese, non è contemplato
alcuno sconto per chi versi in una situazione di “disagio abitativo”.
Entro lo stesso 30 settembre 2004 dovranno in ogni caso essere pagati anche
i diritti di urbanizzazione, la c.d. Bucalossi, e l’intera documentazione
relativa alla sanatoria dovrà essere presentata al Catasto, adeguando i
nuovi imponibili ai fini dell’ICI e dell’importo della tassa trasporto
rifiuti.
Se il Comune non risponde entro i due anni dalla scadenza del termine, cioè
entro il 30 settembre 2006, matura il silenzio assenso.
Inoltre, una modifica importante riguarda la nullità degli atti di
trasferimento di immobili abusivi, anche se effettuati mortis causa.
In caso di violazione edilizia non sanata, infine, vengono raddoppiate le
sanzioni attualmente in vigore, cioè da un minimo di euro 20.658,00 ad un
massimo di euro 103.290,00.

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